Ricorsi per violazioni al codice della strada

Contro le "contravvenzioni" è possibile presentare ricorso al Prefetto


Cos'è un ricorso al Codice della Strada:

E' la richiesta con cui si chiede l'annullamento di un verbale redatto da un Comando di Polizia (Stradale, Municipale-Locale, Carabinieri etc.) che chiameremo in seguito organo accertatore il quale abbia contestato un'infrazione al Codice della Strada.

Chi può presentare il ricorso:

La persona, fisica o giuridica, che è indicata nel verbale come trasgressore e/o obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria ( obbligato in solido ) e che abbia ricevuto copia dell'atto ( consegnato immediatamente su strada o successivamente notificato ad esempio per posta o con messo comunale ).

Nel caso venga proposto per conto di una società deve essere specificata la legittimità a rappresentare la stessa. Deve essere proposto ad esempio dal rappresentante legale o dall'amministratore di una ditta.

Non è necessario essere assistiti da un avvocato. Nel caso si decidesse di presentare ricorso per mezzo di un legale va sottoscritta tuttavia la procura con cui si lo si autorizza a rappresentare i propri interessi.

Quando non è possibile presentare ricorso al Prefetto:

  • Quando è avvenuto il pagamento in misura ridotta (somma riportata sul verbale);
  • quando siano trascorsi i termini di legge (60 giorni dalla notifica come spiegato sotto);
  • quando si tratti di una violazione che riveste carattere penale;
  • quando sia stato ricevuto solo il preavviso di violazione (il foglietto colorato che di solito viene posizionato sul tergicristallo del veicolo in caso di divieto di sosta) perché, come dice il nome stesso, è un semplice "preavviso" e non un verbale vero e proprio;
  • quando non si è intestatari del verbale (pertanto non è ammissibile il ricorso di chi assuma di essere conducente di un veicolo al momento dell'infrazione, ma il cui nominativo non risulta indicato nel verbale).

Come presentare ricorso:

Con uno scritto, in carta semplice, su cui vanno indicati i motivi, di forma e di sostanza, per i quali si chiede l'annullamento del verbale, i propri dati anagrafici e quelli identificativi del verbale (numero, Comando etc.). Va sottoscritto a pena di nullità e presentato entro sessanta giorni dalla data in cui si è ricevuto il verbale ( dalla data cioè in cui è stato consegnato su strada o è stato notificato per posta, con messo comunale etc .).

A quale autorità presentare ricorso:

Il ricorso va indirizzato, in modo alternativo , cioè o all'uno o all'altro , al Prefetto (entro 60 giorni dalla notifica del verbale) o al Giudice di Pace (entro 30 giorni dalla notifica del verbale) del luogo della commessa violazione. La competenza del Prefetto si estende a tutta la provincia, mentre il Giudice di Pace competente varia a seconda della località in cui è stata commessa l'infrazione. Per la provincia di Padova vi sono i Giudici di Pace di Padova e Rovigo. Nel verbale è comunque specificata l'autorità cui è possibile ricorrere.

Ricorso al Prefetto :

La proposizione :

Il ricorso può essere presentato al Prefetto per il tramite del Comando cui appartiene l'organo accertatore sia a mano che a mezzo raccomandata AR oppure direttamente al Prefetto  a mezzo raccomandata AR  o tramite P.E.C. al seguente indirizzo : protocollo.prefpd@pec.interno.it .

Se il ricorso è presentato tramite P.E.C. deve essere sottoscritto con firma digitale della persona legittimata o, in alternativa, recare in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato.

La proposizione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del verbale  e nello scritto deve essere inserita l'eventuale richiesta di audizione .

L'istruttoria:

Il Prefetto che riceve direttamente il ricorso, ha trenta giorni per chiedere all'organo accertatore le opportune controdeduzioni (gli atti utili cioè a contestare o confermare quanto eccepito dal ricorrente, comprensivi del verbale in originale o copia conforme e della prova dell'avvenuta notifica o contestazione).

L'organo accertatore ha sessanta giorni di tempo per inviare le controdeduzioni citate al Prefetto.

La decisione:

Il Prefetto, ricevuti gli atti, ha centoventi giorni per adottare il provvedimento che decide il ricorso, respingendolo o accogliendolo con ordinanza motivata .

Il termine sopraindicato ( 120 giorni ) si sospende tuttavia quando vi sia stata richiesta di audizione personale e tutto il tempo intercorso tra la data in cui il ricorrente riceve l'invito a presentarsi e la data fissata per l'audizione non si conteggia ai fini della legittima adozione del provvedimento.

 

Come ricordato, il ricorso si conclude con l'accoglimento (archiviazione) o respingimento (ordinanza-ingiunzione).

In quest'ultimo caso, il Prefetto ingiunge al ricorrente di pagare un importo non inferiore al doppio rispetto alla somma prevista inizialmente per l'infrazione e indicata nel verbale, oltre le spese di notifica.

L'ordinanza-ingiunzione del Prefetto va notificata, entro 150 giorni , a cura dell'organo accertatore e va pagata entro 30 giorni dalla notifica .

Rateizzazione

La normativa vigente ( art. 202 bis C.d.S. ) ammette la rateizzazione della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo può concedere il pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una violazione accertata dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni accertate da funzionari, ufficiali agenti delle Regioni, delle Province o dei Comuni, in relazione alle quali occorrerà rivolgersi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale, Provinciale o al Sindaco).

Analogamente la richiesta di rateizzazione di ordinanze ingiunzioni è disciplinata dall'art. 26 della L. 689/81 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) che stabilisce che " l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta ".

Come chiarito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo, con circolare prot. n. M/2413/13, datata 17.05.2007, la competenza a concedere il beneficio della rateizzazione è del "soggetto titolare del diritto cioè l'autorità amministrativa che procede alla riscossione della somma ai sensi del successivo art. 27,comma 1, Legge n. 689/1981 e, cioè, nel caso che la violazione sia stata accertata dagli agenti della Polizia  Locale, i Comuni o la Provincia cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono  devoluti a norma dell'art. 208 del Codice della Strada ".

 

Limiti di reddito

Non può venir concessa la rateazione in caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore all'importo di 10.628,16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente con l'interessato.

L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare compilando in ogni sua parte l'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso).

 

Termini per la presentazione dell'istanza e possibili esiti

L'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso) deve essere presentata, a mani o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, e vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace .

Se si tratta di più verbali, occorre compilare distinte istanze di rateazione.

Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine, l'istanza si intende respinta.

Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli interessi stabiliti dalla legge.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, può disporsi la ripartizione del pagamento: 

  • fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000;
  • fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
  • fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000

L'importo di ciascuna rata non può comunque essere inferiore a 100 euro.

 

Il Dirigente  dell'Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

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Orario di ricevimento delle telefonate : dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

 

Fax: 049-833550


Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981, n. 689
  • Nuovo Codice della Strada


 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 14:53
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