Il fenomeno dell'estorsione è contrastato con l'istituzione di un fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di richieste estorsive. Le vittime possono beneficiare del ristoro dei danni a beni mobili o immobili, del mancato guadagno e dei danni da lesioni personali.

Chi può fare la richiesta
  • Il soggetto esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che ha assunto la veste di parte offesa nel relativo procedimento penale, per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo;
  • gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive;
  • i soggetti, diversi da quelli indicati nei punti precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento;
  • se dal delitto consegue il decesso dei soggetti sopra indicati, l'elargizione è concessa, nel seguente ordine a: coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona deceduta.

L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:

  • non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
  • non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connesso
  • non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze salvi gli effetti della riabilitazione
  • abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione dell'elargizione, è prevista la sospensione - fino a un massimo di 2 anni - dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. E' prevista, altresì, la sospensione - fino ad un massimo di 3 anni - dei termini degli adempimenti fiscali, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. La sospensione ha effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini.

Concessione dell'elargizione

La concessione è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale

Revoca

Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di concessione dell'elargizione è revocata:

  1. se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
  2. se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima
  3. se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione
  4. ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3).
Cosa fare

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 44/1999, come modificato da ultimo dall'art. 27 bis della legge 10 agosto 2023, n. 112, la domanda di elargizione deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato  ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso  per  le finalità indicate negli articoli precedenti.

In caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia

Ultimo aggiornamento
Martedì 10 Settembre 2024, ore 13:04