Licenza di importazione di esplosivi di I, IV e V categoria, artifizi luminosi e fumogeni (ai sensi degli artt. 47 e 54 del Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 e art. 93 e 97 del Regio Decreto n. 635 del 06/05/1940).

Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S. ( T.U.L.P.S. Regio Decreto 18/6/1931 n. 773) e deve dimostrare di essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 52 del T.U.L.P.S. mediante un esame da sostenere presso la Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti.

Domanda in carta semplice indirizzata al Ministero dell'Interno (per il tramite della Prefettura).

Ultimo aggiornamento
Domenica 9 Giugno 2024, ore 12:12
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