Informazioni utili

CAMBIAMENTO DEL NOME (o aggiunta, o anteposizione di altro nome) O DEL COGNOME IN CASI SPECIALI (cognomi  ridicoli, o vergognosi, o perché rivelanti origine naturale)

La competenza a provvedere è riservata esclusivamente al Prefetto della provincia ove l'interessato ha la residenza o al Prefetto della provincia nel cui territorio è situato il comune di nascita (art. 89 D.P.R. n. 396 del 3.11.2000).

La domanda deve essere redatta in bollo (€ 16,00) per il cambio del nome o in carta libera per le istanze relative al cambiamento del nome o del cognome perché ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale e deve contenere la richiesta e la motivazione del cambiamento che si desidera apportare.

Requisito indispensabile per ottenere la modifica è essere cittadini italiani.

Se si tratta di modifiche riguardanti un minore di diciotto anni, la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà  genitoriale.

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

  • 1. certificato di residenza e di stato di famiglia dell'interessato, anche in autocertificazione;
  • 2. dichiarazione di assenso degli eventuali controinteressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità
  • 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eventuali dichiarazioni rese da parenti o amici al fine di attestare quanto indicato nella domanda;
  • 4. altra documentazione che possa servire a giustificare la richiesta.

Verrà acquisita d'ufficio la copia integrale dell'atto di nascita (esente da imposta di bollo - validità 6 mesi); l'interessato ha facoltà di produrre direttamente tale documentazione per motivi di urgenza.

Il Prefetto, recepita la domanda, provvede a svolgere l'istruttoria al termine della quale, se l'istanza è ritenuta meritevole di accoglimento, emette un decreto che autorizza la pubblicazione del sunto della domanda medesima per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e di quello di residenza. Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.

Durante il periodo di affissione e durante i 30 giorni successivi, eventuali controinteressati possono presentare opposizione al Prefetto competente.

Trascorsi trenta giorni dalla data di affissione, il richiedente dovrà restituire alla Prefettura le copie del decreto munite delle relate di avvenuta pubblicazione agli Albi comunali.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto, che, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell'interessato, nei registri di stato civile.

Si fa presente che il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste possono essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.

 

CAMBIAMENTO O AGGIUNTA  DEL COGNOME 
(nei casi diversi da quelli  determinati dall'essere ridicolo o vergognoso o rivelante l'origine naturale)


 

La competenza a provvedere è riservata al Ministero dell'Interno tramite il Prefetto della provincia ove l'interessato ha la residenza (art. 85 D.P.R. n. 396 del 3.11.2000).


 

La domanda deve essere redatta in bollo (€ 16,00), indirizzata al Prefetto della provincia di residenza e deve contenere la richiesta e la motivazione del cambiamento.


 

Requisito indispensabile per ottenere la modifica è essere cittadini italiani.


 

Se si tratta di modifiche riguardanti un minore di diciotto anni, la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà  genitoriale.


 

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.


 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:


 

  • 1. certificato di residenza e di stato di famiglia dell'interessato, anche in autocertificazione;
  • 2. dichiarazione di assenso degli eventuali controinteressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità
  • 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eventuali dichiarazioni rese da parenti o amici al fine di attestare quanto indicato nella domanda;
  • 4. altra documentazione che possa servire a giustificare la richiesta.

Verrà acquisita d'ufficio la copia integrale dell'atto di nascita (esente da imposta di bollo - validità 6 mesi); l'interessato ha facoltà di produrre direttamente tale documentazione per motivi di urgenza.


 

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.


 

Il Prefetto, effettuata l'istruttoria, trasmette la relativa documentazione, unitamente al proprio parere, al Ministero dell'Interno.


 

Qualora l'istanza è ritenuta meritevole di accoglimento, il Ministro dell'Interno, o il Sottosegretario di stato a ciò delegato, emette un decreto che autorizza la pubblicazione del sunto della domanda medesima per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e di quello di residenza. Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.


 

Durante il periodo di affissione e durante i 30 giorni successivi, eventuali controinteressati possono presentare opposizione al Ministero dell'Interno.


 

Trascorsi trenta giorni dalla data di affissione, il richiedente dovrà restituire alla Prefettura competente le copie del decreto munite delle relate di avvenuta pubblicazione agli Albi comunali e la prova delle avvenute notificazioni quando queste siano state prescritte.


 

Il Ministero dell'Interno, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto, che, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell'interessato, nei registri di stato civile.


 

Si fa presente che il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste possono essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.

Contatti utili

Dirigente dell'area: Dott. Giuseppe SINACORI
 

Funzionario Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Chiara FERRARIS
Telefono: 0382/512455
E-mail: : mariachiara.ferraris@interno.it

 

Addetto: Dott.ssa Giovanna SODDU
Telefono: 0382/512491
E-mail: : giovanna.soddu@interno.it

Riferimenti normativi

  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 85-89
Ultimo aggiornamento
Martedì 19 Marzo 2024, ore 11:44