Presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo  è istituita la Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.P.V.L.P.S.). La Commissione, ai sensi dell'art. 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940, n. 635) come modificato dall'art 4 del D.P.R 311/2001 ha competenza su:

  • i locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  • i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

  In particolare la Commissione Provinciale per detti locali:

  • Esprime il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
  • Verifica le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  • Accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  • Controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Non rientrano nella competenza della Commissione provinciale di Vigilanza e non sono soggetti  alle norme di cui al D.M. 19 agosto 2006 (Regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo):


 

a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;


 

b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;


 

c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;


 

d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;


 

e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);


 

f) gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (art. 141 R.D. 635/40).


Chi può fare la richiesta

Gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche possono presentare domanda in bollo  per la verifica di agibilità e/o il parere di fattibilità esclusivamente per il tramite del  Comune competente al rilascio della licenza di agibilità e di esercizio(Art.80 e 68 del T.U.L.P.S.).

Cosa fare

Le relative domande devono essere indirizzate al Sindaco del Comune competente, che provvederà ad inoltrarle alla  Segreteria della Commissione provinciale di Vigilanza.

Le istanze devono essere corredate da tutta la documentazione indicata nel Vademecum Operativo e nelle Note Operative Antincendio a seconda della tipologia del locale/impianto o della manifestazione e presentate entro i seguenti termini:

PROGETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE:


 

almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto il parere preventivo di fattibilità.


 

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (esame preliminare e sopralluogo):


 

almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.


 

Le istanze non documentate o presentate oltre i predetti  termini  saranno dichiarate irricevibili e ne sarà disposta l'archiviazione. (vedasi Vademecum Operativo)


 

Ai sensi dell'art. 144 1°co  del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, "sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato."


Riferimenti normativi

  • art. 19 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 80 del T.U.L.P.S
  • artt. 141 e 142 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
  • D.P.C.M. 1/3/1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
  • D.P.C.M. 12/3/1994 (Istituzione del Dipartimento del Pubblico Spettacolo)
  • D.P.C.M. 8.9.1994 (Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche)
  • D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.
  • Decreto del Ministero dell'Interno 25.8.1989 (norme per la sicurezza, per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi
  • Decreto del Ministero dell'Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento
  • Decreto del Ministero dell'Interno del 12.4.1996 sulle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
  • Decreto legge 30.9.1994, n. 562
  • Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 n. 61 "Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell'Interno del 06 Giugno 2005
  • Decreto Ministero dell'Interno del 19/8/1996 n. 149 sull'approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • Legge 9.1.1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" 
  • D.P.R. 24.07/1996, n. 503
  • Decreto 18.05.2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"

Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo
Sezione
Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Telefoni
Ricevimento
Orario
Orari
  • Lunedì
    • 09:30 - 12:00
  • Mercoledì
    • 09:30 - 12:00
Addetti
Roberto Pispolini: roberto.pispolini@interno.it
Ubicazione
Corso Cavour, 125

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Ultimo aggiornamento
Martedì 29 Ottobre 2024, ore 11:36