DECISIONE A CONTRARRE (EX ART. 17 COMMA 1, D. LEG.VO 31/03/2023, N. 36)
PREMESSO che la Questura di Pesaro e Urbino Ufficio di Gabinetto, ha segnalato con nota prot. n. 26689 del 30/04/2024 acquisita al protocollo di questa Prefettura al n. 0024328 del 30/04/2024, la necessità di stipulare di una convenzione con una o più agenzie di viaggio presenti sul Mercato Elettronico, finalizzata all’acquisto dei titoli di viaggio per le seguenti tipologie di servizi: per il personale della Polizia di Stato in missione, in Italia e all’estero; per il personale della Polizia di Stato in servizio di O.P. fuori sede; per i cittadini stranieri oggetto di provvedimento di espulsione DEPA - DEPU;
CONSIDERATO che hanno manifestato il proprio interesse allo svolgimento del servizio di prenotazione ed emissione di titoli di viaggio per le esigenze della locale Questura la ditta GEKO VIAGGI DI GES.CO. SRL SOC. UNIPERSONALE e la ditta VIAGGI DELL'ARCO;
VISTI gli esiti della procedura di “confronto tra preventivi” avviata su MEPA tra le due ditte sopra specificate che hanno entrambe dichiarato di poter eseguire il servizio in parola, da svolgersi secondo le condizioni indicate nel capitolato predisposto da questa Prefettura, senza alcun onere e cioè senza chiedere, per l’emissione dei biglietti di viaggio, alcun diritto di agenzia o altro corrispettivo se non quello per il pagamento del titolo di viaggio;
DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale;
DATO ATTO:
- che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; o
- che l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
VISTE le mail pervenute in data 14/11/2024 dall’Ufficio Immigrazione della Questura e dall’Ufficio Amministrativo Contabile della locale Questura, secondo le quali a parità di condizioni economiche si esprime soddisfazione per il servizio saltuariamente reso dalla ditta GEKO VIAGGI DI GES.CO. SRL SOC. UNIPERSONALE che, pur in assenza di specifica convenzione ha assicurato con tempestività ed efficienza la prenotazione ed emissione di titoli di viaggio per le specifiche esigenze della stessa Questura;
RITENUTO di poter affidare alla ditta GEKO VIAGGI DI GES.CO. SRL SOC. UNIPERSONALE sita in Manerbio (BS) C.F./P. IVA 02640280349, il servizio in parola, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione, se non quelli derivanti dall’acquisto dei titoli di viaggio e, quindi, senza il pagamento di alcun diritto di agenzia in quanto, l’offerta proposta risulta adeguata a soddisfare le finalità perseguite dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione della prestazione richiesta;;
VALUTATO che gli oneri derivanti dall’acquisto dei titoli di viaggio potranno gravare, a seconda della ragione dell’acquisto degli stessi, sul capitolo 2646 pg. 9 o sul capitolo 2536 p.g. 2 della contabilità ordinaria di questa Prefettura;
PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6, del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016.
AUTORIZZA
per le ragioni esplicitate in premessa, l’affidamento, tramite MEPA, dello svolgimento del servizio di prenotazione ed emissione di titoli di viaggio per le esigenze della locale Questura alla ditta GEKO VIAGGI DI GES.CO. SRL SOC. UNIPERSONALE, sita in Manerbio (BS) C.F./P. IVA 02640280349, senza alcun onere per l’Amministrazione se non quelli derivanti dall’acquisto dei titoli di viaggio e, quindi, senza il pagamento di alcun diritto di agenzia;
DI INDIVIDUARE, quale Responsabile Unico del Progetto il Dott. Alfonso Agostino Soloperto, Dirigente in servizio presso questa Prefettura che è altresì delegato alla sottoscrizione dell’affidamento, il quale si avvarrà dei responsabili della struttura destinataria del servizio, al fine di verificare la corretta esecuzione dell’intervento in parola;
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Ancona, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura;
Pesaro data protocollo
IL VICE PREFETTO VICARIO
Angeloni