COMUNICAZIONI ANTIMAFIA
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011).
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011)
La comunicazione antimafia è acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.
DOVE FARE LA RICHIESTA
La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica (in sigla BDNA) da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, comma 2,3 e 3-bis.
In tali casi la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:
- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, di valore superiore a € 150.000,00 ed inferiore di € 5.225.000,00 (IVA esclusa);
- Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 209.000,00 (IVA esclusa) togliere (ad esclusione dei contratti riguardanti le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa di cui al co.7 dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011);
- Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento CE n. 2015/2171:
- OPERE E LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE a € 5.225.000,00
- FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE a € 418.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014/25/UE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute allo scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all' 67 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
VALIDITA'
La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (Co. 1 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
I soggetti di cui all' articolo 83 , commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
AUTOCERTIFICAZIONE
La comunicazione antimafia è sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 qualora si tratti di (art. 89 D. Lgs. 159/2011):
- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992,n. 300 e successive modificazioni (vedi modello autocertificazione comunicazione antimafia).
AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BDNA I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 97, DEBITAMENTE AUTORIZZATI, DOVRANNO INSERIRE NELLA BDNA TUTTI I DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA INDICATI DALL'ART. 23 DEL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2014, N. 193.
INFORMAZIONI ANTIMAFIA
(ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218)
L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' articolo 67 D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 91 , comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011).
L'informazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006
QUANDO FARE LA RICHIESTA
I soggetti di cui all' art. 83 , commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
- in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture : pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie.
In particolare:
- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00 , IVA esclusa;
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00 , IVA esclusa;
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00 , IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE modificate con regolamenti UE 2014/2170 e 2015/2171);
- per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
- per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):
OPERE E LAVORI PUBBLICI : pari o superiore a € 5.225.000,00;
FORNITURE E SERVIZI : pari o superiore a € 418.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 15 Direttiva 2014/25/UE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.
L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011.
Per le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all' articolo 67 (art. 91, co. 7 D. Lgs. 159/2011).
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011;
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all' 67 D. Lgs. 159/2011;
- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
VALIDITA'
L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art.86, co. 2 D. Lgs. 159/2011), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa , i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.
I soggetti di cui all' articolo 83 , commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
COME FARE LA RICHIESTA
L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA E' CONSEGUITA MEDIANTE CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATA NAZIONALE UNICA DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DEBITAMENTE AUTORIZZATI, SALVO I CASI DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 2 E 3.
In tali casi l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.
AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA B.D.N.A. I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 97 DEL D. Lgs. 159/2011 DOVRANNO INDICARE:
la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il sub contratto, la cessione o il cottimo;
- l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
- gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
- le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, il numero del codice fiscale e della partita IVA, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all' articolo 85 ;
- nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione;
- elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al Lgs. 231/2001(ove presente), completo di generalità (art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011);
- generalità complete dei familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011(art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- D. Lgs. 15/11/2012, n. 218;
- D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
- Legge 06/08/2015, n. 121;
- D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193.