Il Prefetto applica sanzioni amministrative a colui che è trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (art. 75 D.P.R. 309/90 e successive modifiche).

Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici o narcotest per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.  La Prefettura competente è quella di residenza del trasgressore, o in mancanza, quella del luogo ove l'interessato ha fissato il proprio domicilio, ove questi siano sconosciuti del luogo dove è stato commesso il fatto.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata presso il  Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.

Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.

Il soggetto che domicilia in provincia diversa da quella di residenza, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di domicilio, a seguito di istanza da inviare al Prefetto del luogo di residenza.  Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.

Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti

Il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi:

  1. Nel caso di  prima segnalazione, qualora la violazione sia di particolare tenuità e se ricorrono i presupposti che per il futuro il soggetto si astenga dal farne uso , il Prefetto può definire il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze in luogo delle previste sanzioni.
  2. In tutti gli altri casi verrà irrogata una sanzione amministrativa, consistente in:
  • sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
  • sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
  • sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario
    per un periodo che va da un minimo di 1 mese a un massimo di 1 anno. 

In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne dà comunicazione al Ser.T. competente per territorio (art.121 D.P.R. 309/90) .

I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce  : l'  archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente  co n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.

Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti:

  1. sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
  2. sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
  3. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  4. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Riferimenti normativi  

  • Legge 24/11/81 n.689
  • Legge 26 giugno 1990 n.162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
  • Decreto 12 luglio 1990 n.186
  • D.P.R. 5 giugno n.171
  • Legge 18 febbraio 1999 n.45
  • Legge 21 febbraio 2006 n. 49
  • Legge 20 maggio 2014 n. 79


 

Convocazione a colloquio

il giorno e l'orario del colloquio sono indicati nell'ordinanza di convalida dell'accertamento e di convocazione a colloquio

Se, durante il colloquio, si rileva la necessità di un intervento terapeutico, l'interessato è invitato a seguire il programma socio-riabilitativo presso il Servizio per le Tossicodipendenze competente. Qualora lo concluda positivamente il Prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni.

I predetti programmi prevedono oltre a controlli periodici dei cataboliti urinari, colloqui psicologici e/o sociali, se necessario interventi farmacologici e, nei casi particolarmente gravi, anche l'inserimento presso comunità terapeutiche.

Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto vengono applicate le sanzioni previste dall'art.75 del D.P.R. 309/90.

Ultimo aggiornamento
Martedì 2 Aprile 2024, ore 12:01
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