Il Prefetto applica sanzioni amministrative a colui che è trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (art. 75 D.P.R. 309/90 e successive modifiche).
Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici o narcotest per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo. La Prefettura competente è quella di residenza del trasgressore, o in mancanza, quella del luogo ove l'interessato ha fissato il proprio domicilio, ove questi siano sconosciuti del luogo dove è stato commesso il fatto.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).
A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.
Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.
Il soggetto che domicilia in provincia diversa da quella di residenza, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di domicilio, a seguito di istanza da inviare al Prefetto del luogo di residenza. Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.
Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti
Il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi:
- Nel caso di prima segnalazione, qualora la violazione sia di particolare tenuità e se ricorrono i presupposti che per il futuro il soggetto si astenga dal farne uso , il Prefetto può definire il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze in luogo delle previste sanzioni.
- In tutti gli altri casi verrà irrogata una sanzione amministrativa, consistente in:
- sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario
per un periodo che va da un minimo di 1 mese a un massimo di 1 anno.
In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne dà comunicazione al Ser.T. competente per territorio (art.121 D.P.R. 309/90) .
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce : l' archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente co n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.
Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti:
- sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Riferimenti normativi
- Legge 24/11/81 n.689
- Legge 26 giugno 1990 n.162
- D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
- Decreto 12 luglio 1990 n.186
- D.P.R. 5 giugno n.171
- Legge 18 febbraio 1999 n.45
- Legge 21 febbraio 2006 n. 49
- Legge 20 maggio 2014 n. 79