Riconoscimento della protezione internazionale e rifugiati politici

Definizioni

DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DOMANDA DI ASILO: è la domanda presentata secondo le procedure previste dal decreto sopra citato, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

RIFUGIATO: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall' art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007n. 251.

STATUS DI RIFUGIATO: è il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale.

PERSONA AMMISSIBILE ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA: è il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria , a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal decreto n. 25/2008.

MINORE NON ACCOMPAGNATO: è il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale privo di assistenza e di rappresentanza legale.

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo n. 25 del 28/01/2008
Riconoscimento dello status di Rifugiato

Puoi chiedere lo status di rifugiato se:

Nel tuo Paese sei stato oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per le tue opinioni politiche o se hai fondato e provato motivo di ritenere che potresti essere perseguitato in caso di ritorno in patria (in base alla Convenzione di Ginevra) .


Non puoi chiedere lo status di rifugiato in Italia se:

  • sei già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato;
  • provieni da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale, avendo soggiornato per un significativo periodo di tempo, non hai richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
  • hai subìto in Italia condanne per delitti contro la personalità o la sicurezza dello Stato, contro l'incolumità pubblica, ovvero reati di riduzione in schiavitù, furto, rapina, devastazione e saccheggio, o comunque connessi alla vendita e al traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti, o, infine, di associazione mafiosa o di appartenenza a organizzazioni terroristiche;
  • hai commesso reati di crimini di Guerra ovvero contro la Pace o contro l'Umanità. 


Dove chiedere

  • all'Ufficio di Polizia di Frontiera, al momento dell'ingresso in Italia
  • all'Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio laddove sul posto non sia presente un Ufficio di Polizia di Frontiera.


Come fare

Puoi presentare la richiesta all'Ufficio di Polizia, che ti fornirà dei moduli già predisposti ove dovrai:

  • spiegare le motivazioni per le quali chiedi lo status di rifugiato;
  • fornire ogni altra informazione o documentazione in tuo possesso, a sostegno dei motivi della richiesta.
  • Dovrai altresì allegare copia di valido documento di identificazione personale (passaporto, carta d'identità, ecc.) se posseduto, ovvero fornire le tue generalità all'autorità di polizia, indicando l'eventuale domicilio ove far pervenire le comunicazioni di interesse

La Questura ti rilascerà copia sia della richiesta che della documentazione prodotta e provvederà a foto-segnalarti.


Chi decide sulla tua domanda

La domanda, corredata della documentazione necessaria, verrà tempestivamente inoltrata dalla Questura alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato che deciderà se riconoscerti lo status. In Italia ve ne sono 7 (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani). La data della convocazione presso la Commissione ti sarà comunicata dalla Questura al domicilio che avrai indicato al momento della presentazione della domanda.

E' importante che tu comunichi alla Questura ogni variazione di indirizzo per ricevere tutte le comunicazioni di tuo interesse . Ricordati che l'audizione è per te molto importante per spiegare bene la tua situazione e prospettare bene i tuoi timori di persecuzione; perciò, se non ti presenti alla convocazione, la Commissione potrà decidere limitandosi all'esame della documentazione disponibile senza ascoltarti.


Quali decisioni la commissione può adottare

La Commissione Territoriale, entro 3 giorni successivi alla data dell'audizione, adotta una delle seguente decisioni:

  • riconosce lo status di rifugiato;
  • rigetta la domanda, ma, pur non ravvisando i requisiti richiesti per lo status di rifugiato, può valutare autonomamente la pericolosità di un tuo rimpatrio e chiedere al Questore di rilasciarti un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria. Questo tipo di permesso di soggiorno ha la durata di un anno, rinnovabile, e ti consentirà di lavorare;
  • rigetta la domanda: in tal caso il Questore ti inviterà a lasciare il territorio nazionale.


Se non conosci l'italiano

Se non conosci la lingua italiana potrai richiedere l'assistenza di un interprete o anche di un mediatore culturale per compilare e redigere, ove possibile, nella tua lingua, ovvero in una delle lingue più conosciute (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, ARABO), il modello informativo e le dichiarazioni inerenti le motivazioni della richiesta.


Che succede dopo la presentazione della richiesta

  • In caso di verifica da parte dell'Autorità di Polizia della regolarità della documentazione presentata, viene rilasciato, dal Questore della provincia in cui è stata presentata la domanda, un permesso di soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della Commissione Territoriale competente.
  • Se sei giunto in Italia senza alcun documento che attesti la tua nazionalità e le tue generalità, o se la tua richiesta di riconoscimento si basa su elementi che necessitano di verifica, sarai ospitato, per un periodo massimo di 20 giorni, in un Centro di identificazione. Se entro tale termine la tua richiesta non sarà stata ancora decisa dalla Commissione Territoriale, potrai lasciare il Centro che ti ospita e ti verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione del procedimento.

Se non hai le risorse per mantenerti da solo, puoi chiedere alla Prefettura competente, tramite l'Ufficio di Polizia ove hai presentato la domanda, di essere ospitato presso apposite strutture comunali di accoglienza, che ti daranno ospitalità per tutto il periodo di esame della tua domanda di asilo.

 

Ricordati che nel centro di identificazione  

  • ti saranno garantite le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti;
  •  potrai ricevere senza particolari condizioni visite di familiari, del tuo avvocato, dell'ACNUR e di organismi o enti di tutela dei rifugiati riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
  • non esiste obbligo di soggiorno, a parte le ore notturne, nel rispetto comunque dei criteri individuati dall'apposito regolamento dell'ente gestore del Centro. Inoltre, per particolari motivi (famiglia, salute), potrai anche richiedere di assentarti per periodi prolungati, oltre gli orari stabiliti nel regolamento, previa autorizzazione del funzionario preposto al Centro;
  • l'allontanamento prolungato, non autorizzato e comunque non sufficientemente motivato, dal Centro, equivale a una rinuncia da parte tua alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.


Che rimedi hai per opporti alla decisione negativa

Se sei ospitato presso un Centro di identificazione, puoi presentare, entro 5 giorni dalla decisione negativa, una richiesta di riesame della tua istanza al Presidente della Commissione Territoriale, fondata su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione della Commissione o su fatti preesistenti non emersi nel corso della prima audizione. La tua istanza di riesame sarà decisa entro 15 giorni.


In ogni caso puoi presentare, entro 15 giorni dalla notifica della decisione della Commissione, un ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio (se non sei in Italia potrai farlo tramite rappresentanza diplomatica).


In entrambi i casi potrai richiedere al Prefetto della provincia dove sei domiciliato di autorizzarti a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. La decisione del Prefetto ti sarà comunicata entro 5 giorni dall'istanza e, in caso di accoglimento, ti comunicherà anche le modalità di permanenza in Italia.


Che cosa succede in caso di riconoscimento

  • La Commissione ti riconoscerà lo status di rifugiato e ti rilascerà un tesserino attestante l'avvenuto riconoscimento dello status.
  • Insieme al tesserino, la Questura competente ti consegnerà anche un documento personale che ti consentirà, ove tu voglia, eventuali spostamenti all'estero e di fare rientro in Italia (con validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno).
  • Per ottenere documenti di identità dovrai rivolgerti al Comune dove hai fissato la tua residenza.
  • Ti sarà riconosciuto un permesso di soggiorno di durata biennale.
  • Avrai tutti i diritti e sarai soggetto agli stessi doveri dei cittadini italiani, con esclusione di quelli che presuppongono la cittadinanza italiana (esempio, il diritto di voto, la partecipazione a concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, ecc.).
  • Qualora per esercitare in Italia un diritto tu debba procurarti determinati documenti o certificati dal tuo Paese di origine, le autorità italiane si adopereranno affinché ti siano forniti, ovvero provvederanno a sostituirli con propri atti che sostituiranno a tutti gli effetti quelli del tuo Paese.
  • Per nessun motivo potrai fare rientro al tuo Paese di appartenenza. Questa circostanza, infatti, potrebbe determinare la cessazione del tuo riconoscimento, in quanto manifestazione di volontà di tornare ad avvalerti della protezione del tuo Paese d'origine. Analogamente, verrà interpretata come volontà di avvalerti della protezione del tuo Stato una eventuale richiesta di passaporto presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del tuo Paese.
  • Il documento personale che ti consegnerà la Questura ti consentirà di recarti all'estero per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza necessità di visto. Qualora, invece, tu abbia necessità di stabilirti all'estero per periodi più lunghi, ad esempio per motivi di lavoro, dovrai chiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese dove vuoi recarti, e poi avviare, presso il nuovo Stato che ti ospiterà, la procedura per il "trasferimento di responsabilità".


Accesso alla procedura

La domanda di protezione internazionale va presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

La domanda può essere presentata direttamente dal minore straniero non accompagnato ai sensi dell' art. 19 del decreto n. 25/2008.

All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla, informa il richiedente della procedura da seguire, dei diritti e dei doveri durante il procedimento e consegna un opuscolo informativo (reperibile anche sul sito internet del Ministero dell'Interno).

Accoglienza e Trattenimento dei Richiedenti Asilo

Accoglienza

Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo quando:

  1. è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso di documenti di viaggio o di identità, o se al suo arrivo ha presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
  2. ha presentato domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
  3. ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
  4. ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell' art. 13 c. 2, lett. a) e b) del decreto legislativo 286/98, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell' art. 10 del citato decreto, anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all' art. 14 del medesimo decreto.
    Nei casi di cui al punto a) il richiedente è ospitato per il tempo necessario agli adempimenti e comunque in misura non superiore ai venti giorni. Negli altri casi per il tempo necessario all'esame della domanda da parte della Commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai trentacinque giorni.


Trattenimento

Il trattenimento del richiedente nei centri di cui all' art. 14 del decreto legislativo 286/98 viene disposto quando:

  • il soggetto si trova nelle condizioni previste dall'art.1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra (crimini contro la pace, crimini di guerra o contro l'umanità, crimine grave di diritto comune , atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)
  • il soggetto è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall' art. 380 c. 1 e 2 , del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
  • il soggetto è destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti dall'articolo 20, c. 2, lettera d).
Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Aprile 2024, ore 17:32