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PREMESSO che l'art. 4, comma 2, del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche con Legge 1.8.2002 n.168, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale" attribuisce al Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, la competenza ad individuare le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso codice;

VISTI i propri precedenti decreti n. 52001/20031/2° Settore in data 19 marzo 2003, n. 52001/20031/Area IV in data 18 gennaio 2006, n. 35724 in data 8 luglio 2021 e n.  58211 in data 8 novembre 2022 con i quali sono stati individuati, ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121 come convertito dalla Legge n. 168 del 1.8.2002, le strade - o i tratti di esse - ricadenti nel territorio della Provincia di Pordenone sui quali gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della Strada, possono utilizzare o installare i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, e 148 del medesimo C.d.S., in deroga al principio della contestazione immediata degli illeciti previsto dall'art. 200 del Codice della Strada;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno n. 300/A/l0307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 che prevede, fra l'altro, la ricognizione e l'eventuale revisione dei tratti di strada in cui, ai sensi del suddetto art. 4 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121, è consentito l'impiego di sistemi di controllo remoto delle cennate violazioni;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno n. 300/A/5620/17/144/5/2013 del 21 luglio 2017 che, fra l'altro, riformula il procedimento di individuazione ed emissione del decreto da parte del Prefetto sulle strade suindicate, prevedendo l'osservanza di precisi e aggiornati requisiti tecnici in relazione al progresso tecnologico dei dispositivi di rilevamento;

RITENUTO di procedere ad aggiornamento e revisione del decreto prefettizio n. 58211 datato 8 novembre 2022, in considerazione dei possibili mutamenti infrastrutturali intervenuti nel tempo nelle tratte kilometriche delle arterie stradali inserite nel cennato provvedimento, anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  -modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 285 del 1992 (24A02643) (GU Serie Generale n. 123 del 28.05.2024);

RITENUTO necessario, pertanto, richiedere al Comando Polizia Stradale di Pordenone specifica analisi in merito;

VISTA la relazione prodotta dal Comando Polizia Stradale di Pordenone con nota nr. 15025 del 24 luglio 2024;

CONSIDERATO l'esito dell'apposito Comitato Operativo Viabilità tenutosi in data 26 luglio 2024;

RITENUTO , sulla base di quanto precede, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e delle circolari ministeriali in materia, di procedere all'aggiornamento e revisione del previgente decreto n. 58211 datato 8 novembre 2022;

RITENUTO altresì di unificare, nel presente decreto, i provvedimenti prefettizi in premessa citati e di fornire aggiornate prescrizioni d'esercizio a tutte le Forze di Polizia Statali, nonché ai Comandi Polizia Locale, alla luce della normativa in premessa citata;

VISTO il D. L.vo n. 285 del 30.4.1992 (Codice della strada) e s.m.i., e in particolare gli artt. 142 e 148;

VISTO l'art. 4 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121 conv. con modifiche con Legge 1.8.2002 n. 168;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/5620/17/144/5/2013 del 21 luglio 2017;
 

DECRETA
 

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121 convertito con modifiche con Legge 168/2002 e delle direttive del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2009 e del 21 luglio 2017, è consentita l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del vigente Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S., sulle seguenti strade del territorio provinciale:

  1. SR. 251 "della Val di Zoldo e Valcellina" dal km. 11+000 al km. 16+000

                                                                                dal km. 19+000 al km. 20+900

                                                                                dal km. 22+300 al km. 23+300
 

                                                                               dal km. 31+200 al km. 35+000

                                                                                dal km. 38+900 al km. 39+500
 

                                                                                dal km. 70+000 al km. 83+100

                                                                                dal km. 84+600 al km. 95+500

  1. SS. 13 "Pontebbana" dal km. 97+600 al km. 99+400
  2. SR. 463 "del Tagliamento" dal km. 42+500 al km. 44+800

                                                                                dal km. 49+000 al km. 52+000

  1. SR. 464 "di Spilimbergo" dal km. 2+000 al km. 22+850
  2. SP. N. 1 "della Val d'Arzino" dal km. 0+000 al km. 2+075

                                    dal km. 3+010 al km. 3+498 dal km. 15+200 al km. 16+000

  1. SP. N. 14 "del Fiume" dal km. 0+500 al km. 1+080 dal km. 1+740 al km. 2+080

                                                                                       dal km. 2+640 al km. 5+500

  1. SP. N. 29 "Pedemontana Occidentale" dal km. 5+100 al km. 6+550
  2. SP. 35 "Opitergina" dal km. 0+600 al km. 4+300
  3. SP. 65 "dei Templari" dal km. 2+000 al km. 5+000
  4. SR. 466 "di Piancavallo" dal km. 11+600 al km. 11+800
  5. SR. 177 "colleg.to str.le Pian di Pan-Sequals" dal km. 3+500 al km. 7+000

La presenza e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo per lo scopo di cui trattasi dovrà essere segnalato e portato a conoscenza degli utenti della strada dalla provincia di Pordenone dall'Ente proprietario della strada secondo quanto normativamente previsto.

Gli organi di Polizia stradale e l'Ente proprietario della strada, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente atto sostituisce integralmente i precedenti decreti emanati da questa Prefettura-U.T.G.
 

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