Addetti ai servizi di controllo

Iscrizione personale addetto ai servizi di controllo nei locali

  1. In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.
    L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti.
     
  2. I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.


La permanenza dei requisiti viene verificata ogni due anni.

Nell'espletamento dell'attività non si possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.

 

Area 1: Ufficio Polizia Amministrativa

 

Chi può fare la richiesta

La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ovvero del titolare dell'istituto autorizzato a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 14 giugno 1931 n. 773.

 

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione, deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della Provincia ove dovrà essere svolta l'attività utilizzando il modello appositamente predisposto.

 

Requisiti

Del personale addetto ai servizi di controllo nei locali pubblici è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  1. Età non inferiore a 18 anni;
  2. Buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
  3. Non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
  4. Non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
  5. Non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
  6. Diploma di scuola media inferiore;
  7. Superamento del corso di formazione organizzato a cura delle Regioni e previsto dall'art. 3 del d.m. 8 agosto 2009.

 

Documentazione richiesta

  1. Domanda in bollo da € 16,00 , firmata dal rappresentante legale dell'Istituto o dell'Ente oppure dal gestore del locale, controfirmata per accettazione dall'interessato (in triplice copia):
    1. modello A per la domanda presentata dagli Istituti di Vigilanza e/o Investigazione;
    2. modello B per la domanda presentata dai gestori dei locali.
       
  2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante: la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, il titolo di studio, la posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti:
    1. (vedi il modello di autocertificazione).
       
  3. Istruzioni scritte su carta semplice da presentare, in duplice copia, sull'attività che dovrà svolgere l'addetto al servizio di controllo;
     
  4. Fotocopia della carta d'identità;
     
  5. Certificato medico attestante buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
     
  6. Dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro attestante i regolari versamenti dei contributi previdenziali (I.N.P.S.) ed assicurativi (I.N.A.I.L.).
     

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque svolge i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, senza la preventiva iscrizione nell'elenco tenuto dalla Prefettura-U.T.G. o con modalità difformi dalle disposizioni di settore è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 5.000 . Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto od omettono di comunicare preventivamente al Prefetto che intendono avvalersi di addetti al servizio di controllo individuati tra gli iscritti all'elenco prefettizio.

  • Modello A - Iscrizione nell'elenco della Prefettura-U.T.G. degli addetti ai servizi di controllo (istituti di vigilanza e/o investigazione privata);
     
  • Modello B - Iscrizione nell'elenco della Prefettura-U.T.G. degli addetti ai servizi di controllo (gestori dei locali);
     
  • Autocertificazione.
     

Riferimenti normativi

  • L. 15 luglio 2009 n. 94 (art. 3, commi 7 - 13)
  • D.m. 6 ottobre 2009
  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti)
  • Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, articolo 249 e seguenti)
Ultimo aggiornamento
Lunedì 17 Giugno 2024, ore 16:27