Istituti di vigilanza privata

Ministero dell'Interno - Decreto 1° dicembre 2010, n. 269

Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.

 

Il Ministero dell'Interno

Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;

Visti in particolare, l'articolo 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che «la licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare» e l'articolo 257, comma 2 del predetto Regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all'articolo 134 del medesimo Testo unico «è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, nonchè della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore»;

Considerato che l'articolo 257, comma 4 del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;

Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione già richiamato;

Sentita la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 del Testo unico ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010;

Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con s.n. del 24 giugno 2010;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 25 ottobre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.D(1)REG, del 25 novembre 2010;

 

Adotta il seguente regolamento:


 

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all'articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d'ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione:

a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 257, comma 2 del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto;

b) i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonchè le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all'articolo 257, comma 3, individuati nell'allegato D del presente decreto;

c) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell'allegato B del presente decreto;
d) le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell'allegato A del presente decreto;

e) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonchè le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto.

 

Art. 2

Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata

1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all'articolo 1, le caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi, nonchè i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attività che si intendono svolgere, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:

a) classi funzionali:
classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio.
Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;

classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;

classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate;

classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;

classe E: servizi di custodia e deposito valori;

b) livelli dimensionali:
livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25;

livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e non superiore a 50;

livello 3: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100;

livello 4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100.

c) ambiti territoriali (individuati con riferimento alle tabelle ISTAT sulla popolazione residente):
ambito 1: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da confini coincidenti con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti;

ambito 2: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

ambito 3: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti;

ambito 4: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti;

ambito 5: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti.

3. Per gli istituti che intendono operare nell'ambito di più classi funzionali di attività di cui al comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovrà essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell'ambito territoriale.

 

Art. 3

Requisiti e qualità dei servizi

 

1. I requisiti minimi di qualità dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, sono riportati nell'allegato D del presente decreto, di cui è parte integrante.

2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le modalità operative a fianco di ciascuna indicate:

a) vigilanza ispettiva: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;

b) vigilanza fissa: è il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;

c) vigilanza antirapina: è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio;

d) vigilanza antitaccheggio: è il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede;

e) telesorveglianza: è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata. Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso;

f) televigilanza: è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati;

g) intervento sugli allarmi: è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;

h) scorta valori: è il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;

i) trasporto valori: è il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall'allegato D al presente regolamento;

j) deposito e custodia valori: è il servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili.

3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati.

 

Art. 4

Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali

1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all'articolo 1, i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:

a) investigatore privato titolare di istituto;
b) informatore commerciale titolare di istituto;
c) investigatore autorizzato dipendente;
d) informatore autorizzato dipendente.

3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attività, autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall'articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

 

Art. 5

Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale

1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all'articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente:

a) investigazione privata:
a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;

a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;

a.III): attività d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;

a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di:
dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;

a.V): attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;

a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.

b) informazioni commerciali:

b.I): attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonchè delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.

 

Art. 6

Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate

1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 138, comma 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

 

Art. 7

Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali

1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte con Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 260-quater del regolamento di esecuzione e sentito l'Ente nazionale di unificazione.

 

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.

2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè per le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera j), la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.

3. In caso di richiesta di estensione di licenza le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive.

4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale.

5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2010

 

Il Ministro: Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 21, foglio n. 72

Ultimo aggiornamento
Venerdì 29 Marzo 2024, ore 10:50