Armi
Porto e detenzione armi
Si può acquistare un'arma o delle munizioni solo se si è in possesso di porto d'armi o nulla osta rilasciato dalla Questura (art. 35 comma 3 T.U.L.P.S.);
Si può detenere un'arma nel proprio domicilio o in luogo identificato, denunciandone il possesso, ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri competente per territorio, considerata la residenza anagrafica del richiedente;
La licenza di porto di pistola per difesa personale è rilasciata dal Prefetto competente per territorio, considerata la residenza anagrafica del richiedente ( art. 42 T.U.L.P.S).
La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata dal Questore competente per territorio, in base al luogo di residenza del richiedente ( art. 42 T.U.L.P.S). Il Questore ha la facoltà di non concedere il rilascio della licenza alle persone ritenute capaci di abusarne ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. Avverso il provvedimento di diniego, l'interessato può produrre ricorso in bollo al Prefetto nel termine di giorni trenta dalla notifica o, in alternativa, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla stessa data.
La licenza di porto di fucile per uso sport di tiro a volo è rilasciata dal Questore competente per territorio, in base al luogo di residenza del richiedente ( Legge 323/1969);
Divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente
Il Prefetto, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S, ha la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materiale esplodente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Tale discrezionalità è intesa nella più ampia accezione e, nella fattispecie di abuso, in costanza di giurisprudenza, rientrano le fattispecie di omessa custodia di armi, detenzione illegale, comportamento inaffidabile, minacce e lesioni, maltrattamenti in famiglia, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti etc.;
Avverso il provvedimento di divieto, l'interessato può produrre ricorso in bollo al Ministero dell'Interno nel termine di giorni trenta dalla notifica o, in alternativa, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla stessa data.