Ricorsi
Ricorsi avverso i provvedimenti del questore
I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti, possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti non definitivi adottati da Questore della provincia, quali:
- Provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia;
- Irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località;
- Irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).
Chi può fare ricorso
Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.
Cosa fare
Il ricorso deve essere proposto nel termine di 30 (trenta giorni) dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Il Prefetto può:
- Dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto;
- Assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile;
- Dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione;
- Respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso;
- Accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato.
La decisione adottata viene notificata agli interessati.
Documentazione richiesta
- Ricorso in bollo da € 16,00 per ogni foglio ( 1 foglio = 4 facciate );
- Eventuali atti o documenti (non in bollo) a supporto dei motivi del ricorso.
Riferimenti normativi
- T.U.L.P.S.
- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199