Ricorsi

Ricorsi avverso i provvedimenti del questore

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti,  possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti non definitivi adottati da Questore della provincia, quali:

  1. Provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia;
     
  2. Irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località;
     
  3. Irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).


Chi può fare ricorso

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.

 

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di 30 (trenta giorni) dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto può:

  • Dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto;
     
  • Assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile;
     
  • Dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione;
     
  • Respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso;
     
  • Accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato.
     

La decisione adottata viene notificata agli interessati.

 

Documentazione richiesta

  1. Ricorso in bollo da € 16,00 per ogni foglio ( 1 foglio = 4 facciate );
     
  2. Eventuali atti o documenti (non in bollo) a supporto dei motivi del ricorso.

 

 

Riferimenti normativi

  • T.U.L.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199     
Ultimo aggiornamento
Venerdì 29 Marzo 2024, ore 11:55