Ricorsi

Ricorsi per violazioni al codice della strada

 

Tipi di ricorsi

  • Ricorsi al Prefetto;
     
  • Ricorsi al Giudice di pace;
     
  • Rateizzazione della sanzione pecuniaria;
     
  • Il ricorso (elementi comuni).


Ricorsi al Prefetto ai sensi dell'art. 203 Codice della strada

A seguito di una violazione delle norme del Codice della Strada viene redatto il verbale di accertamento e la violazione deve essere contestata immediatamente, oppure quando questo non è possibile nei termini previsti dall'art. 201 C.d.S. sia al trasgressore che all'eventuale obbligato in solido (uno dei soggetti indicati all'art. 196 C.d.S., generalmente il proprietario del veicolo se diverso dal conducente).

Il trasgressore e/o l'obbligato in solido può scegliere:

a) Di pagare, se indicato, l'importo della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202 C.d.S., con l'aggiunta delle spese di accertamento e notifica del verbale, se vi sono, nel termine di 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale;


b) Di richiedere la rateizzazione dell'importo, nel termine di 30 giorni dalla contestazione/notificazione, qualora la sanzione in misura ridotta superi euro 200,00 e vi siano i presupposti normativi e di fatto indicati dall'art. 202 bis del Codice della strada;


c) Di proporre ricorso al Prefetto, ai sensi dell'art. 203 e ss. del Codice della strada, nel termine di giorni 60 dalla contestazione/notificazione del verbale;


d) Di proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo della commessa violazione, ai sensi dell'art. 204bis codice della strada e dell'art. 7 del D. Lgs. 150/2011, nel termine di giorni 30 dalla contestazione/notificazione del verbale.

Per completezza si precisa che ci sono, poi, alcuni verbali per i quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta per i quali è necessario aspettare che la Prefettura stabilisca, con propria ordinanza ingiunzione, la sanzione pecuniaria principale ed applichi, se vi sono, le sanzioni accessorie previste dal Codice; tale provvedimento deve essere adottato e notificato nel termine prescrizionale quinquennale.

Il ricorso da proporre al Prefetto della Provincia della commessa violazione è un documento da redigere in forma scritta ed in carta libera con il quale il trasgressore (conducente) e/o l'obbligato in solido (es. proprietario del veicolo se diverso dal trasgressore), congiuntamente o disgiuntamente, individua/no i motivi di fatto e/o di diritto in base ai quali si ritiene illegittimo, nullo e/o annullabile il verbale ricevuto. Esso va consegnato/trasmesso all'Organo accertatore (Polizia stradale, Carabinieri, Polizia locale, etc.) ovvero direttamente al Prefetto, con raccomandata A/R.

Puo' essere altresi' presentato ricorso al Prefetto tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) purche' sottoscritta con firma digitale autenticata dalla persona legittimata o, con allegato in formato PDF il testo del ricorso firmato.

Il ricorso può essere esperito anche solo nei confronti del verbale di applicazione di una sanzione accessoria quale, ad esempio, il verbale di fermo amministrativo (ex art. 214 C.d.S.).

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alla documentazione allegata allo stesso.

Il ricorso può essere:

  • Inammissibile;
  • Rigettato (non accolto);
  • Accolto.

 

Alcuni aspetti pratici da considerare

a) Se si paga la sanzione in misura ridotta, non è possibile proporre ricorso al Prefetto;

b) Se si fa richiesta di pagare ratealmente la sanzione ai sensi dell'art. 202/bis non è possibile fare ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice di Pace;

c) Il ricorso al Prefetto è un rimedio giustiziale alternativo rispetto al ricorso al Giudice di Pace.

 

Chi può presentare ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S..

Il conducente (trasgressore) e/o  il proprietario del veicolo (o uno degli altri soggetti di cui all'art. 196 C.d.S.), al quale è stata contestata una violazione delle disposizioni del Codice della Strada, che ritiene ingiusto o errato l'accertamento (cd. "multa" o "contravvenzione").

Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (cioè non sia né conducente né proprietario del veicolo), a meno che il conducente, prima o contestualmente alla presentazione del ricorso, non abbia sottoscritto ed inviato la dichiarazione dei dati del conducente al Comando accertatore. Solo in questo caso è quindi ammesso che il conducente possa proporre ricorso se non immediatamente identificato.

 

Verbali cui è possibile proporre ricorso

È possibile proporre ricorso al Prefetto avverso tutti i verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada. In caso di ricorso, prima di procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta è necessario attendere la decisione del Prefetto. Se si è provveduto al pagamento prima della presentazione del ricorso il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

Non è possibile, invece, ricorrere contro il cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato generalmente sul parabrezza dall'agente di polizia locale) in quanto è necessario aspettare la notifica del verbale: solo da quest'ultima data decorrono i termini (60 giorni) per la proposizione del ricorso al Prefetto.

 

Perché ricorrere

È possibile proporre ricorso per i seguenti motivi (elenco esemplificativo e non esaustivo):

  • I dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli dell'atto di accertamento;
     
  • Notifica fuori termine, se il verbale risulta notificato trascorsi 90 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione (per eventuali deroghe si veda l'art. 201 C.d.S.);
     
  • Carenza di uno degli elementi previsti dall'art. 383 del regolamento C.d.S. D.P.R. 495/92:
    • Manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
    • Manca l'indicazione della disposizione violata (la descrizione dell'infrazione integra l'eventuale carente indicazione del comma violato);


Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

  • Mancanza di un segnale stradale;
     
  • Fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
     
  • Errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (allegando documentazione atta a dimostrare quanto affermato).

 

È bene però sapere che il verbale di accertamento, secondo unanime giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2700 C.C., fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

 
Termini e modalità di presentazione del ricorso - Richiesta di audizione

Il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica del verbale di accertamento direttamente all'Organo di Polizia che ha redatto l'atto ovvero, mediante raccomandata A/R, al Prefetto della Provincia della commessa violazione.
Il ricorrente può richiedere anche di essere sentito, ai sensi dell'art. 203 C.d.S., con riguardo alla violazione che gli è stata contestata. Si precisa, però, che la mancata audizione, ancorché richiesta, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non rende la decisione del Prefetto viziata.

N.B.: Il ricorso al Prefetto è ALTERNATIVO al ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace (non è possibile, in sostanza, proporre due ricorsi avverso il medesimo atto).

 

Decisione del ricorso amministrativo

Il Prefetto dovrà decidere il ricorso, in base ai motivi addotti nello stesso e alla documentazione ivi allegata, nel termine perentorio di 180 giorni (se è stato presentato al Comando accertatore) ovvero in quello di 210 giorni (se è stato presentato direttamente al Prefetto). Tale termine è sospeso in caso di audizione ai sensi dell'art. 204, comma 1 ter, C.d.S. (significa che, dalla notifica dell'invito a presentarsi sino alla data di convocazione, non decorrono i termini sopra indicati).
Si precisa che, ai sensi dell'art. 204 C.d.S., la notifica di tale provvedimento potrà essere effettuata nei 150 giorni successivi.

 

Il ricorso può essere:

  • inammissibile:
    • Qualora il ricorso sia stato proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale;
    • Qualora non siano stati indicate o siano carenti le generalità del ricorrente;
    • In caso di carenza di legittimazione attiva del ricorrente (non firmato da avente titolo; se proposto per il tramite di legale, va allegata la procura);
    • In caso di assenza o carenza dei riferimenti dell'atto opposto (verbale che si intende impugnare);
    • In caso di mancata indicazione delle disposizioni di legge che si assume siano state violate e/o comunque incertezza in merito ai motivi di ricorso;
    • Qualora non sia apposta la firma autografa da parte del ricorrente.
       
  • Rigettato (non accolto):
    • Qualora il Prefetto ritiene non fondati i motivi di ricorso, pertanto, conferma la legittimità del verbale ed emette un'ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (rispetto all'importo del verbale, la sanzione RADDOPPIA) aggiungendo le spese di notifica;
       
  • Accolto:
    • Qualora il Prefetto ritiene fondati i motivi di ricorso, pertanto, emette un'ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di accertamento; con questo provvedimento si estingue sia la sanzione pecuniaria indicata sul verbale sia l'eventuale sanzione accessoria (es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida);
    • Per silenzio accoglimento, qualora il Prefetto non adotti il provvedimento nei termini indicati precedentemente (entro 180 giorni se il ricorso è stato presentato all'Organo accertatore ovvero entro 210 giorni se lo stesso è stato presentato direttamente al Prefetto, salvo sospensione degli stessi qualora sia stata richiesta l'audizione).
 
Rimedi contro l'ordinanza prefettizia

Ricevuta la notifica dell'ordinanza prefettizia l'interessato può (soluzioni alternative):

  • Pagare l'intero importo secondo le indicazioni in essa contenute, chiudendo così la vicenda contenziosa;
     
  • Proporre ricorso avverso l'ordinanza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 205 del C.d.S. e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 s.m.i., entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. In questo ricorso si possono riproporre gli stessi motivi non valutati fondati dal Prefetto e/o ulteriori motivi concernenti il provvedimento prefettizio (per esempio: adozione dell'ordinanza dopo i termini perentori, etc.).


N.B.: si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o impugnando il verbale (quindi subito ed in alternativa al ricorso al Prefetto) oppure dopo la notifica della decisione dell'ordinanza ingiunzione del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione mentre nel secondo caso si contesta il decreto prefettizio.

 

Rateizzazione della sanzione pecuniaria

Da verbale (art. 202bis del codice della strada)

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

La presentazione dell'istanza di rateizzazione (All. istanza rateizzazione 202BIS) implica la rinuncia alla proposizione di qualsivoglia ricorso avverso il verbale (al Prefetto o al Giudice di Pace).

Riepilogando - in caso di rateizzazione:

1 persona: reddito massimo euro 10.628,16
2 persone: reddito massimo complessivo euro 11.661,07
3 persone: reddito massimo complessivo euro 12.693,98
4 persone: reddito massimo complessivo euro 13.726,89

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la Prefettura dispone la rateizzazione come di seguito riportato:

per sanzioni con importi fino a 2.000 euro: massimo 12 rate
per sanzioni con importi da 2.001 fino a 5.000 euro: massimo 24 rate
per sanzioni con importi superiori a 5.001 euro: massimo 60 rate

Si precisa che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.

Si precisa, inoltre, che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso annuo del 6% (ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni).

La decisione sull'istanza è adottata nei 90 giorni dalla presentazione e può essere di accoglimento ovvero di rigetto. In caso di mancata adozione di una decisione espressa nel termine indicato, la richiesta si intende respinta.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, pertanto, si procederà ad applicare il comma 3 dell'art. 203 C.d.S. con conseguente iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di sanzione e spese.

 

Ricorsi al Giudice di Pace

  • Avverso il verbale;
     
  • Avverso l'ordinanza del Prefetto;
     
  • Avverso cartella esattoriale;
     
  • Rimedi contro la decisione del Giudice di Pace;
     
  • Rimedi contro la decisione del Tribunale in grado di appello.
 
Avverso il verbale

Il cittadino che ritiene che il verbale di contestazione di una violazione delle norme del codice della strada sia nulla e/o annullabile può impugnare tale atto proponendo, in alternativa al ricorso al Prefetto, opposizione dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

La disciplina di tale ricorso è prevista dall'art. 204 bis C.d.S. e dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011.

Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione immediata della violazione ovvero dalla notificazione del verbale, se residente in Italia, ovvero entro 60 giorni se residente all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale (ai fini dell'irricevibilità del ricorso fa fede la data del timbro postale).

Il ricorso è inammissibile se è stato previamente presentato ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 203 D. L.vo 30/4/1992, n. 285, o se è stata pagata la sanzione in misura ridotta o se trattasi di verbali non conciliabili per i quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta (vedasi verbali "non conciliabili" e non impugnabili).

L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

Nel giudizio di I° grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

La legittimazione passiva spetta al Prefetto per tutti i verbali redatti da agenti/funzionari ed ufficiali appartenenti a Forze di Polizia statali (Polizia stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro etc.).

 
Verbali "non conciliabili" e non impugnabili

Non tutti i verbali redatti in caso di violazioni di disposizioni del Codice della strada consentono al trasgressore/obbligato in solido di pagare una somma a titolo di sanzione pecuniaria nel termine breve di 60 giorni dalla contestazione/notificazione.

Questi verbali non costituiscono titolo esecutivo, pertanto non possono essere impugnati, ma occorre attendere l'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte della Prefettura competente. Solo avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso al Giudice di Pace.

In questi casi, il verbale viene trasmesso al Prefetto competente con riferimento al luogo della violazione, il quale adotterà un provvedimento amministrativo (cd. Ordinanza ingiunzione) con la quale determinerà l'importo della sanzione amministrativa entro il limite massimo previsto dalla disposizione violata e dispone l'eventuale sanzione accessoria da comminare (es. confisca). La sanzione pecuniaria è stabilità, ai sensi dell'art. 195 C.d.S., tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

Di seguito si indicano le principali ipotesi in cui, attesa una certa violazione al C.d.S., non è consentito il pagamento in misura ridotta (ai sensi del combinato disposto dell'art. 202 e dell'art. 210 C.d.S.):

  • In caso di destinazione di vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza (art. 70, comma 4, C.d.S.);
     
  • Per aver adibito un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza la prescritta licenza (art. 86, comma 2, C.d.S.);
     
  • In caso di circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93, comma 7, C.d.S.);
     
  • In caso di fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) (art. 97, comma 5, C.d.S.) oppure in caso di circolazione con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto (art. 97, comma 7, C.d.S.);
     
  • Per la circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa o con targa non propria, in caso di reiterazione nel biennio (art. 97, commi 8 - 9, C.d.S.);
     
  • Per la circolazione con veicolo sprovvisto di targa o con targa non propria o contraffatta, in caso di reiterazione nel biennio (es. art. 100, comma 12, C.d.S.; art. 113, comma 5, C.d.S.; art. 114, comma 7, C.d.S.);
     
  • Per guida di macchine agricole o operatrici senza patente o con patente revocata, nel caso di reiterazione nel biennio (art. 124, comma 4, C.d.S.);
     
  • Per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose (es. art. 168 C.d.S. in caso si reiterazione);
     
  • In caso di inversione del senso di marcia in autostrada ovvero allorquando si percorra la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito (art. 176, comma 19, C.d.S.);
     
  • Quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi (art. 192 C.d.S.);
     
  • In caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214, comma 8, C.d.S.);
     
  • Per guida con patente ritirata o sospesa (art. 216, comma 6, C.d.S. e art. 218, comma 6, C.d.S.).
 
Avverso l'ordinanza del Prefetto

Il cittadino che ritiene che l'ordinanza del Prefetto adottata:

a) A seguito di un ricorso ex art. 203 C.d.S.;

b) Per violazioni a norma del codice della strada per i quali non è consentito il pagamento in misura ridotta (verbali non conciliabili) e violazioni regolate dalla L. 689/1981 (es emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione);

c) Con la quale è disposta la sospensione o la revoca del documento di guida.

Sia nulla e/o annullabile può impugnare tale atto proponendo opposizione dinanzi al Giudice di Pace della commessa violazione.

La disciplina di tale ricorso è prevista dall'art. 205 C.d.S. e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011.

Le controversie in materia di opposizione ad ordinanza previste dall'art. 22 della legge 24/11/1981 n. 689 sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, se residente in Italia, ovvero entro 60 giorni se residente all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale (ai fini dell'irricevibilità del ricorso fa fede la data del timbro postale).

Nel giudizio di I° grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

La legittimazione passiva spetta all'Autorità che ha emesso il provvedimento (Prefetto), salvo delega.

 
Avverso cartella esattoriale

Azioni proponibili:

a) Ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/81, così come modificato dall'art. 6 del D. L.vo n. 150/2011al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica della cartella allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;

b) Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (omessa notifica della cartella, prescrizione, avvenuto pagamento, morte dell'autore della violazione, ect.);

c) Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.

N.B.: Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981.

 
Rimedi contro la decisione del Giudice di Pace

Attesa la decisione del Giudice, l'interessato può (soluzioni alternative):

  • (in caso di rigetto o convalida dell'atto impugnato): pagare entro 30 giorni l'importo dovuto utilizzando il modello F23 (*) , chiudendo così la vicenda contenziosa;
  • Proporre appello da presentare al Tribunale competente per il luogo di commessa violazione, salvo deroghe, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., entro 30 giorni se la decisione è stata notificata alla controparte ovvero, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il rito previsto e quello del lavoro e si introduce con ricorso in appello notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio

    ( * ) = Il modello F 23 anzidetto deve essere compilato come di seguito precisato:
     

    • Alla voce Codice Ufficio : BPN, Causale: PA, Estremi dell'atto/documento : numero di protocollo della pratica ( visibile accanto all'intestazione di qualsiasi provvedimento già ricevuto dall'Ufficio Depenalizzazione nella forma " Prot. nr.... " e seguito dalla dicitura DEP o SEQ ovvero Area 3° - Serv. 4°), Codice Tributi: 743 T ( sanzione ), spese di notifica: 942 T.;
       
    • Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni (sessanta per i residenti all'estero) dalla notifica della nota prefettizia con la quale ne vengono indicate le modalità, a seguito di sentenza sfavorevole ( rigetto del ricorso ), al ricorrente e/o al suo legale, qualora nominato, sotto pena degli atti esecutivi ( riscossione coattiva ex art. 27 della Legge n.689/'81);
       
    • Copia del pagamento deve essere tempestivamente consegnata ( anche a mano ) o spedita all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura/UFFICIO DEPENALIZZAZIONE e al Comando che ha elevato il verbale .

 

Rimedi contro la decisione del Tribunale in grado di appello

Avverso la sentenza del Tribunale in grado di appello può essere proposto ricorso in Cassazione
 

Il ricorso - Elementi comuni

Il ricorso è un documento da redigere in forma scritta con il quale il trasgressore (conducente) e/o l'obbligato in solido (es. proprietario del veicolo se diverso dal trasgressore), congiuntamente o disgiuntamente, individua/no i motivi di fatto e/o di diritto in base ai quali si ritiene illegittimo, nullo e/o annullabile il verbale ricevuto.

Può essere presentato:

  • Personalmente con deposito diretto in Cancelleria;
     
  • Tramite raccomandata A/R;
     
  • Tramite proprio legale che accluderà il relativo mandato.

 

Si precisa che per tale ricorso è necessario versare l'imposta di bollo, sotto forma di contributo unificato e che l'importo dovuto varia in base al valore di causa (rivolgersi alla Cancelleria del Giudice di Pace per ogni ulteriore chiarimento).

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile dal Giudice di Pace, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.   In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva.

Il ricorso al Giudice di Pace può essere dichiarato (principali ipotesi):

  • Inammissibile, quando il ricorso è proposto oltre i termini;
     
  • Convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto, quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente;
     
  • Rigettato (non accolto), il Giudice di Pace con sentenza di rigetto determina anche l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. il pagamento della somma deve avvenire entro 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza.
     
  • Accolto, quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto anche modificando limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. nel giudizio di opposizione davanti al Giudice di Pace non si applica l'art. 113,2° comma. del c.p.c

 

 

Area 2: Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali

 

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24.11.1981, n. 689
  • Nuovo Codice della Strada
Ultimo aggiornamento
Lunedì 17 Giugno 2024, ore 16:09