Vittime dei reati intenzionali violenti - orfani di crimini domestici e violenza

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 10 ottobre 2017, del Decreto 31 agosto 2017 del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è operativo il sistema nazionale di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti.

La domanda per l'accesso all'indennizzo deve essere presentata al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

All'esito dell'istruttoria condotta dalla Prefettura e del relativo parere, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, costituito ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge 512/1999, potrà disporre l'erogazione di un indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti qualora non riescano ad ottenere il risarcimento del danno da parte dell'autore del reato o nel caso in cui lo stesso rimanga ignoto.

L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche ed assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, le cui vittime, o aventi diritto, hanno titolo anche in assenza di tali spese.

Il decreto assicura, inoltre, un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Il testo del decreto interministeriale è consultabile sul sito del Ministero dell'Interno, alla pagina del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 28 Marzo 2024, ore 12:53