La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia, d’ora in avanti Codice) presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta.
La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia (*), circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice. I suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture-UTG competenti avendo come criterio di riferimento quello della sede dell’operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia.
Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.
Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati e vengono gestiti dall’Ufficio IV - Innovazione tecnologica per l’Amministrazione generale.
La B.D.N.A. è attiva dal 7 gennaio 2016.
(*) il Codice antimafia - "D.Lgs. 06/09/2011 n.159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,n 136" è reperibile nella sottostante sezione NORMATIVA
Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e gli altri soggetti di cui all’art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che, dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.
Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti debitamente accreditati dalle amministrazioni procedenti”.
Per informazioni sul rilascio delle credenziali di accesso al predetto applicativo si prega di contattare i seguenti referenti:
Sig.ra Stefania Bargellini tel. 0746299443- Antimafia/White list
Sig.ra Concetta Cicala tel. 0746299415 - Anagrafe degli esecutori
AVVISO
Per il rinnovo del certificato digitale la richiesta dovrà essere inoltrata direttamente alla Prefettura di Rieti al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefri@pec.interno.it
Dirigente dell'Area: Dott.ssa Lorella Gallone
Orari di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - previo appuntamento
Indirizzo: Piazza C. Battisti ,10 - 02100 RIETI
Ubicazione: II piano
P.E.C. : protocollo.prefri@pec.interno.it
Fax: 0746 - 299666
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
(ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni)
Dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa. Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all' art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.
MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
I soggetti aventi sede a Rieti o Provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno richiedere, esclusivamente via P.E.C., alla Prefettura di Rieti gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Rieti alla voce "Documentazione Antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 ( art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA ( art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
La comunicazione antimafia deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.
COME FARE LA RICHIESTA ( art. 87 comma 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis.
In tali casi la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:
- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a € 150.000,00 ed inferiore di € 5.225.000,00 ( IVA esclusa) per opere e lavori pubblici ; € 209.000,00 (IVA esclusa) in materia di servizi e forniture;
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):
- OPERE E LAVORI PUBBLICI: inferiore a € 5.225.000,00-
- FORNITURE E SERVIZI: inferiore a € 418.000,00-
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 15 Direttiva 2014/25/UE).
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi ( art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii):
- a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
- c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
VALIDITA'
La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
I soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
AUTOCERTIFICAZIONE
La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 qualora si tratti di (art. 89 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):
- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992,n. 300 e successive modificazioni
AL FINE DEL'ACQUISIZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA B.D.N.A. I SOGGETTI DI CUI ALL' art. 97, DEBITAMENTE AUTORIZZATI, DOVRANNO INSERIRE NELLA B.D.N.A. TUTTI I DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA INDICATI DALL' art. 23 DEL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2014, N. 193.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- D. Lgs. 15/11/2012, n. 218;
- D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
- Legge 06/10/2015, n. 121;
- D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193.
Dirigente dell'Area: Dott.ssa Lorella Gallone
Orari di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - previo appuntamento
Indirizzo: Piazza C. Battisti ,10 - 02100 RIETI
Ubicazione: II piano
P.E.C. : protocollo.prefri@pec.interno.it
Fax: 0746 - 299666
INFORMAZIONI ANTIMAFIA
(ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni)
Dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa. Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione dalla B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all' art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.
MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
I soggetti aventi sede a Rieti o Provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno richiedere, esclusivamente via P.E.C., alla Prefettura di Rieti gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Rieti alla voce "Documentazione Antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.
L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 ( art. 84, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA ( art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii).
L'informazione antimafia deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
- in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.382.000,00 , IVA esclusa;
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 215.000,00 , IVA esclusa;
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 215.000,00 , IVA esclusa per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE modificate con regolamenti UE 2014/2170 e 2015/2171;
2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):
OPERE E LAVORI PUBBLICI : pari o superiore a € 5.382.000,00;
FORNITURE E SERVIZI : pari o superiore a € 431.000,00;
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 15 Direttiva 2014//25/UE)
LA RICHIESTA DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA DEVE ESSERE EFFETTUATA ATTRAVERSO LA B.D.N.A. AL MOMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO OVVERO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA STIPULA DEL SUBCONTRATTO ( art. 91, comma 3 D. Lgs. 159/11)
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi ( art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
- c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
VALIDITA'
L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).
Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.
I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
COME FARE LA RICHIESTA
L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA È CONSEGUITA MEDIANTE CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL' art. 97, COMMA 1, DEBITAMENTE AUTORIZZATI, SALVO I CASI DI CUI ALL' art. 92, COMMI 2 E 3.
In tali casi l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.
AL FINE DEL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA B.D.N.A. I SOGGETTI DI CUI ALL' art. 97 DEL D. Lgs. 159/2011 DOVRANNO INDICARE:
- a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
- b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
- c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
- d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, il numero del codice fiscale e della partiva IVA, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all' articolo 85 ;
- e) nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione;
- g) elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al Lgs. 231/2001, completo di generalità (ove presente) (art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011);
- i) generalità complete dei familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- D. Lgs. 15/11/2012, n. 218
- D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
- Legge 06/08/2015, n. 121;
- D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193