Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.
Per ulteriori informazioni concernenti le modalità, i presupposti e le condizioni per l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato si rimanda al link dedicato della seguente pagina: Accesso civico generalizzato | Ministero dell‘Interno.
Come si esercita
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modello ACG (.rtf, 91 KB). Il modulo, sottoscritto dal richiedente digitalmente o accompagnato da copia di un documento di identità, potrà essere inviato per via telematica (sia e-mail ordinaria che posta elettronica certificata- PEC) o, in alternativa, per posta ordinaria o consegnato a mano, ai seguenti contatti:
via mail: protocollo.prefrn@pec.interno.it
a mano: Ufficio Protocollo (Via IV Novembre, 40 - 1° piano)
Richiesta di riesame
Rimane ferma, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell'ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'ufficio detentore dei dati, sia che si tratti di uffici centrali che periferici di quest'amministrazione , il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell' art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:
- P.E.C. : responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it
- posta ordinaria: Ministero dell'Interno - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Via A. Depretis 45/A - 00184 Roma.
Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all'ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D. Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.
Tutela
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell' art. 116 del Codice del processo amministrativo ( D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.