Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al C.d.S. e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

Chi può fare la richiesta

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.

Cosa fare

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale .

In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente.

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (art. 82 Codice Procedura Civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

Documentazione richiesta

  1. domanda;
  2. documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento.

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Maria Camilla STRIZZI
Qualifica
VICEPREFETTO AGGIUNTO
Nome ufficio
CARTELLA ESATTORIALE
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Camilla STRIZZI
Addetto
SCARANELLO Luigi
Ubicazione dell'ufficio
2° piano
Telefoni
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

Ultimo aggiornamento
Giovedì 13 Giugno 2024, ore 09:55
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