Il D.P.R. 309/90 definisce con chiarezza il principio di illiceità derivante dalla detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e mira a distinguere nettamente, sotto il profilo giuridico, i comportamenti finalizzati all'ex uso personale di sostanze (art. 75) da quelli relativi allo spaccio (art. 73).

Il Prefetto - in base all'art. 75 - applica le sanzioni amministrative alla persona che viene trovata dalle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, ecc.) in possesso di sostanze stupefacenti in quantità inferiore alla "Dose Soglia" stabilita dall'art. 73 del D.P.R. 309/90 così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2006.

A tal fine sulle sostanze sequestrate viene effettuato idoneo accertamento tecnico.

Le sanzioni amministrative in questione sono la sospensione o il divieto di conseguire, per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 1 anno i seguenti documenti:

  • patente di guida;
  • licenza di porto d'armi;
  • passaporto;
  • ogni altro documento equivalente.

L'attività viene svolta dall'ufficio Tossicodipendenze della Prefettura (denominato N.O.T.) che risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenze.
 

Modifiche sostanziali apportate all'art. 75

Le principali modifiche apportate dalla L. 49/06 al D.P.R. 309/90, riguardano principalmente 4 aspetti:

  • l'abolizione della scelta del programma come alternativa alle sanzioni;
  • la reintroduzione dell'elemento quantitativo per stabilire la tipologia della violazione (la così detta DOSE SOGLIA);
  • l'uniformità delle tipologie delle sostanze rispetto ai possibili provvedimenti che si possono adottare (non ci sono sostanze PESANTI o sostanze LEGGERE);
  • il Prefetto competente per l'applicazione della legge è quello di residenza.

A chi è rivolto il servizio

La persona che, dalle Forze dell'Ordine, è trovata in possesso di sostanze stupefacenti è segnalata al Prefetto di residenza.

Al momento della segnalazione, l'organo segnalante:

  • verifica che la sostanza sia stupefacente, attraverso il narcotest;
  • stabilisce se si tratta di una violazione amministrativa o penale, stabilisce quindi se la persona che detiene la sostanza intende consumarla o spacciarla. Tale ipotesi dipende sia dalla valutazione delle circostanze del fatto, sia dalla quantità di principio attivo riscontrato nella sostanza;
  • verifica se la persona in possesso di sostanza ha nell'immediata disponibilità un autoveicolo (in questo caso c'è il ritiro immediato della patente per 30 giorni) o un ciclomotore (in questo caso è previsto il ritiro del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore);
  • invia la sostanza presso un laboratorio tossicologico al fine di accertare la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata;
  • invia al Prefetto tutti i verbali corredati dell'esito dell'esame tossicologico sulla sostanza debitamente notificati all'interessato;
  • restituisce all'interessato la patente e/o il certificato di idoneità al termine dei 30 giorni, qualora questi siano stati ritirati.

L'interessato può far pervenire al Prefetto scritti difensivi entro 30 giorni dalla segnalazione.

Il Prefetto:

  • riceve gli atti dall'organo segnalante e ne verifica la completezza;
  • dispone il provvedimento di restituzione della patente e/o del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore qualora siano stati ritirati per disponibilità del mezzo, e lo trasmette al Comando competente per residenza;
  • attende eventuali scritti difensivi che il segnalato può far pervenire entro 30 giorni dalla segnalazione;
  • stabilisce la fondatezza dell'accertamento in base al rapporto ricevuto dall'organo segnalante e agli scritti difensivi;
  • se l'accertamento è infondato procede all'ordinanza motivata di archiviazione da comunicare all'organo che ha effettuato la segnalazione oltre che all'interessato;
  • se l'accertamento è ritenuto fondato, emette l'ordinanza di convocazione;
  • effettua il colloquio avvalendosi degli operatori del Nucleo Operativo per le tossicodipendenze della Prefettura (assistenti sociali).

La persona segnalata può far ricorso al giudice di pace contro l'ordinanza di convocazione del Prefetto e contro l'eventuale provvedimento sanzionatorio.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art. 75 comma 13 del D.P.R. 309/90, innovato dalla legge 49/2006).

Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenze.

E' competente ad applicare le sanzioni amministrative, il Prefetto del luogo di residenza della persona segnalata, o, in mancanza del domicilio, e, ove questi siano sconosciuti, del luogo dove è stato commesso il fatto.

 

Colloquio ai sensi del nuovo art. 75

Finalità

L'art. 75 le sintetizza nell'accertamento delle ragioni della violazione e nell'individuazione di accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. Esso ha infatti lo scopo di attivare una riflessione sui fatti accaduti per i quali la persona è stata segnalata e sulla consapevolezza delle conseguenze oltre che normative, anche personali, familiari e sociali di tale violazione.

Contenuti

Durante il colloquio, la persona viene informata di quanto prevede la legge secondo la recente modifica.

Il Prefetto è tenuto ad applicare le sanzioni previste dal comma 1 del nuovo art. 75 (che non si differenziano da quelle previste dalle precedenti disposizioni se non per la durata, che adesso può variare da un minimo di un mese ad un massimo di un anno).

Le sanzioni riguardano la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla, la sospensione della licenza di porto d'armi o il divieto di conseguirla, la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o il divieto di conseguirli, la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o il divieto di conseguirlo, se cittadino extracomunitario.

L'interessato, inoltre, ricorrendo i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116.

In caso di esito positivo del programma sopra indicato, il Prefetto revoca le sanzioni precedentemente applicate.

Alla fine del colloquio, nell'ambito del quale viene redatto un verbale che ne sintetizza i contenuti e la volontà finale del soggetto convocato, viene predisposto un decreto che dispone fra i provvedimenti previsti dalla legge, quello ritenuto più idoneo alla situazione del soggetto segnalato.

Il decreto di cui sopra viene notificato alla persona interessata secondo le modalità previste dalla legge.

La decorrenza delle sanzioni amministrative è dalla data di notifica del provvedimento all'interessato.

Contro il decreto di sanzione è ammesso il ricorso davanti al Giudice di Pace competente per residenza, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 24/11/1981, n. 689.

Per quanto riguarda, invece, i casi di particolare tenuità della violazione, qualora ricorrano elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente (opportunamente dimostrati), in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta il Prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

Art. 121 del D.P.R. 309/90

Il Prefetto, ogni volta che viene ufficialmente informato che un soggetto ha fatto uso di sostanze, è tenuto a segnalarlo al Ser.T. competente, che a sua volta è tenuto a convocare la persona segnalata al fine di dare informazioni sulle opportunità preventive o terapeutiche offerte dal servizio e individuare un eventuale percorso di sostegno, consulenza o aiuto.

Accesso al servizio

Su convocazione individuale per la fase colloquiale dell'art. 75; su appuntamento per informazioni e consulenza.

Costo del servizio

Nessuno.

Area IV: Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott. Fabrizio CESARINO
Qualifica
VICEPREFETTO AGGIUNTO
Nome ufficio
DROGA
Responsabile del procedimento
Dott. Fabrizio CESARINO
Addetto
GRIGOLATO Fabiola, CHILLOCCI Miriam
Ubicazione dell'ufficio
Piano terra
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Giovedì 13 Giugno 2024, ore 10:14
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