La patente di guida può essere revocata per:
- violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art. 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", artt. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi");
- sentenza di condanna (art. 224 C.d.S).
REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA
(art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art. 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", artt. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
- Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)
La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.
Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3°bis C.d.S.).
- Revoca per servizio di piazza senza licenza (art. 86 C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.
Cosa fare
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.
REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE
(art. 224 del C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria (esempio: reiterata violazione degli artt. 186 e/o 187 del C.d.S. nell'arco di un biennio; violazioni degli artt. 186 e/o 187 del C.d.S. commessi alla guida di veicoli superiori ai 35 quintali).
Cosa fare
Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.