Il sequestro del veicolo viene disposto a seguito dell'accertamento di violazioni del C.d.S., per le ipotesi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca (es. per mancanza della copertura assicurativa, per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo ecc.).

Vengono nominati custodi del mezzo sequestrato il proprietario o il conducente o eventuale altro soggetto obbligato in solido.

Avverso il sequestro e/o il verbale di accertamento può essere presentato ricorso, da parte del conducente o del proprietario del veicolo, al Prefetto, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ai sensi degli articoli 203 e 213 del C.d.S.

Se il ricorso viene accolto, con il provvedimento di archiviazione viene disposto contestualmente il dissequestro del mezzo.

Nell'ipotesi di rigetto del ricorso è prevista la possibilità di proporre opposizione, al Giudice di pace di Rovigo, avverso l'ordinanza prefettizia, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, ai sensi dell'articolo 205 del C.d.S.

Con la legge n. 132 del 1° dicembre 2018 sono state apportate significative modifiche all'articolo 213 del C.d.S. In particolare sono state introdotte sanzioni e prevista una più celere procedura per i casi di rifiuto ed omissione di trasportare e custodire il veicolo sottoposto a sequestro.

In queste ipotesi l'ufficio accertatore fa depositare il veicolo presso il custode acquirente e ne dà notizia alla Prefettura.

La Prefettura dà notizia dell'avvenuto deposito presso il custode acquirente, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è stato consegnato (custode acquirente), decorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito internet della Prefettura, nel caso in cui gli aventi diritto non ne abbiano assunto la custodia.

Cosa fare in caso di sequestro per omessa copertura assicurativa (violazione art. 193 del C.d.S.)

Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dall'autore della violazione, o dal proprietario del veicolo, al comando che ha disposto il sequestro, previo pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione e del premio assicurativo per il mezzo per almeno sei mesi.

Procedure agevolate sono previste dal citato articolo 193 del C.d.S. per le ipotesi in cui gli interessati intendano demolire il veicolo o procedano a riattivare tempestivamente la copertura assicurativa.

Rateizzazione

La rateizzazione della sanzione è pari al doppio dell'importo indicato sul verbale di contestazione e può essere richiesta alla Prefettura-U.T.G. con domanda in carta semplice. La domanda (vedasi Modello A - Richiesta di rateizzazione) deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica (vedasi Modello autocertificazione stato reddituale o economico).

Importante: se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa, il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva e la Prefettura-U.T.G. dispone la confisca del veicolo sequestrato.

 

Per prenotare un  appuntamento  scrivere a:  depenalizzazione.pref_rovigo@interno.it

Per richiedere informazioni telefoniche è possibile contattare il  0425/428571-511  nei giorni:

Lunedì - Martedì - Giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Maria Camilla STRIZZI
Qualifica
VICEPREFETTO AGGIUNTO
Nome ufficio
SEQUESTRO VEICOLI
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Camilla STRIZZI
Addetto
SISTO Alessandra
Ubicazione dell'ufficio
2° piano
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Martedì 24 Settembre 2024, ore 09:45
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