Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria o cautelare alla violazione di alcune norme del C.d.S.

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  • Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S.)
  • Permesso di guida  

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO

(art. 218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida.

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1).

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2).

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3).

2a/1 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo

Contenuto della violazione

Art. 6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto
Art. 10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell'autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme
Art. 86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art. 117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S. (solo per i neopatentati)
Art. 125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta
Art. 142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h e non superiori a 60 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art. 142/9 bis Superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art. 143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14
Art. 168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art. 176 Invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma
Art. 179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti
Art. 186/2 lettera a)  Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione

2a/2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

Articolo

Contenuto della violazione

Art. 145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia
Art. 147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art. 148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3
Art. 149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza
Art. 150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna
Art. 172 Mancato uso delle cinture di sicurezza
Art. 173 Uso del telefonino durante la guida

2a/3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

 

Articolo

Contenuto della violazione

Artt. 9,9 bis

e 9 ter

Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate
Art. 186 Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi e per i conducenti indicati all'art. 186 bis) con valori superiori a 0,8
Art. 187 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti
Art. 189 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita.

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE

(art. 223 C.d.S.)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del C.d.S., a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone.

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di tre anni.

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al competente Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE

(art. 224 C.d.S.)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

PERMESSO DI GUIDA

Nel caso di violazioni non penali (ritiro di patente per tasso di alcool nel sangue inferiore a 0,8 g/l lett. a) e non è stato coinvolto in un incidente stradale) che comportano la sospensione della patente è possibile presentare istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e per non oltre 3 ore al giorno. La richiesta deve essere adeguatamente motivata e documentata per:

  1. ragioni di lavoro, qualora risulti gravoso raggiungere il posto dove si svolge l'attività con mezzi pubblici (Mod. 1);
  2. ricorrere di una situazione che dà il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge n. 104/92 (Mod. 2).

ATTENZIONE: Le ore richieste non sono sottratte al periodo di sospensione ma vengono recuperate con un allungamento del periodo che viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive richieste.

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Maria Camilla STRIZZI
Qualifica
VICEPREFETTO AGGIUNTO
Nome ufficio
PATENTI
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Camilla STRIZZI
Addetto
MARCHETTO Valeria
Ubicazione dell'ufficio
2° piano
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Martedì 8 Ottobre 2024, ore 08:26