L'art. 11 della legge n.122 del 7 luglio 2016 e successive modifiche ha previsto un indennizzo a carico dello Stato per le vittime dei reati di omicidio (loro eredi), violenza sessuale, lesioni personali gravissime, deformazioni dell'aspetto con lesioni permanenti al volto. È inoltre previsto un indennizzo limitatamente alla rifusione delle spese mediche ed assistenziali per la vittima del reato di caporalato e di ogni altro delitto doloso commesso con violenza alla persona tranne che si tratti di reato di percosse di cui all'art. 581 del codice penale e del reato di lesione personale di cui all'art. 582 del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del codice penale (lesione personale grave e gravissima).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Interno.
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