Sono in vigore dal 13 febbraio 2013 le nuove disposizioni sui certificati antimafia che saranno rilasciati dalla Prefettura solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.

Novità importanti per cittadini e imprese. Dal 13 febbraio il certificato antimafia verrà rilasciato esclusivamente dalla Prefettura e solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni. E’ quanto prevede il nuovo Codice delle leggi antimafia che ha escluso ogni ruolo delle Camere di Commercio in questo settore. Solo le Prefetture, quindi, rimangono competenti a rilasciare la documentazione antimafia, che dovrà essere richiesta unicamente nel caso di rapporti contrattuali e autorizzatori con amministrazioni ed enti pubblici o società private concessionarie di opere pubbliche, come appalti di lavori, forniture di beni e servizi, erogazioni di finanziamenti.

NOTA BENE
PRIMA DI INOLTRARE ISTANZA PER LA RICHIESTA SIA DI COMUNICAZIONI CHE DI INFORMAZIONI ANTIMAFIA SI INVITA A CONSULTARE ESCLUSIVAMENTE L'ELENCO DELLE IMPRESE CHE SONO STATE "ISCRITTE" NELLA "WHITE LIST".
L'ISCRIZIONE IN TALE ELENCO "TIENE LUOGO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA", ANCHE AI FINI DELLA STIPULA, APPROVAZIONE O AUTORIZZAZIONE DI CONTRATTI O SUBCONTRATTI RELATIVI AD ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI ESSA E' STATA DISPOSTA (ART.52BIS DELLA LEGGE 190/2012 INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N.90 CONVERTITO NELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N.114).
 

Comunicazioni Antimafia

(ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni)

Dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa. Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la Comunicazione e l'Informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.
Pertanto le Richieste di Documentazione Antimafia dovranno pervenire esclusivamente attraverso la BDNA. Non sarà dato esito/seguito alle Richieste non pervenute per il tramite della B.D.N.A.

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA
(art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
La comunicazione antimafia deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.

COME FARE LA RICHIESTA
(art. 87 comma 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis. In tali casi la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.

QUANDO FARE LA RICHIESTA
La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:
1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
2. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
3. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
4. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a € 150.000,00 ed inferiore di € 5.538.000,00 ( IVA esclusa) per opere e lavori pubblici ; € 221.000,00 (IVA esclusa) in materia di servizi e forniture;
5. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):

OPERE E LAVORI PUBBLICI: inferiore a € 5.538.000,00

FORNITURE E SERVIZI: inferiore a € 443.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014/25/UE).

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi:
1. a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
2. b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
3. c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4. d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
5. e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
6. f) per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
 

VALIDITA'
La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
I soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
 

AUTOCERTIFICAZIONE
La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 qualora si tratti di (art. 89 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):
• contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
• provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
• attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
• attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992,n. 300 e successive modificazioni

Al fine dell'acquisizione della Comunicazione Antimafia attraverso la B.D.N.A., i soggetti di cui all'Art. 97, debitamente autorizzati, dovranno inserire nella B.D.N.A., tutti i dati relativi alla richiesta di documentazione antimafia, indicati nell'Art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, N. 193.
 

RIFERIMENTI NORMATIVI
• D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
• D. Lgs. 15/11/2012, n. 218;
• D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
• Legge 06/10/2015, n. 121;
• D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193;
• Legge 06/08/2015, n. 121;
• Legge 07/10/2017, n. 161;
• Legge 24/04/2020, n. 27;
• D. Lgs. 06/11/2021, n. 152.

Informazioni Antimafia

(ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni)

Dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa. Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la Comunicazione e l'Informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.
Pertanto le Richieste di Documentazione Antimafia dovranno pervenire esclusivamente attraverso la BDNA. Non sarà dato esito/seguito alle Richieste non pervenute per il tramite della B.D.N.A.

L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA
(art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
L'informazione antimafia deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.

QUANDO FARE LA RICHIESTA
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:

• in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.538.000,00 , IVA esclusa;
• in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 221.000,00 , IVA esclusa;
• in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 221.000,00 , IVA esclusa per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE modificate con regolamenti UE 2014/2170 e 2015/2171;

 

2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
4. per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro;
5. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):

OPERE E LAVORI PUBBLICI: pari o superiore a € 5.538.000,00;

FORNITURE E SERVIZI: pari o superiore a € 443.000,00

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014//25/UE)

La Richiesta dell'Informazione Antimafia deve essere effettuata attraverso la B.D.N.A. Al momento dell'aggiudicazione del contratto, ovvero trenta giorni prima della stipula del sub-contratto (Art. 91, comma 3 D. Lgs. 159/11)

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
f) per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

VALIDITA'
L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.). Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

COME FARE LA RICHIESTA
L'Informazione Antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica da parte dei soggetti di cui all'Art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'Art. 92, commi 2 e 3.
In tali casi l'Informazione Antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.
Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione Antimafia attraverso la B.D.N.A., i soggetti di cui all'Art. 97 del D. Lgs. 159/2011, dovranno indicare:

a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, il numero del codice fiscale e della partiva IVA, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 85;
e) nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
f) elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al Lgs. 231/2001, completo di generalità (ove presente) (art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011);
g) generalità complete dei familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

RIFERIMENTI NORMATIVI
• D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
• D. Lgs. 15/11/2012, n. 218
• D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
• Legge 06/08/2015, n. 121;
• D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193;
• Legge 06/08/2015, n. 121;
• Legge 07/10/2017, n. 161;
• Legge 24/04/2020, n. 27;
• D. Lgs. 06/11/2021, n. 152.

White List

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

 

Presso la Prefettura di Salerno è stato istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013.
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.


L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012, di recente modificato dal decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40:

  1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  2. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  3. noli a freddo di macchinari;
  4. fornitura di ferro lavorato;
  5. noli a caldo;
  6. autotrasporto per conto terzi;
  7. guardiania ai cantieri;
  8. servizi funerari e cimiteriali;
  9. ristorazione, gestione delle mense e catering;
  10. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.


CHI PUO' ISCRIVERSI?
Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco della Prefettura di Salerno:

1) l' impresa che ha la propria residenza o sede legale nel territorio della provincia di Salerno ;
2) l' impresa costituita all'estero , avente una sede stabile secondaria  ai sensi dell'art.2508 C.C. nel territorio della provincia di Salerno;
3) l' impresa costituita all'estero senza sede stabile secondaria  nel territorio dello Stato , che fa comunque richiesta di iscrizione nell'elenco presso la Prefettura di Salerno.

Le stazioni Appaltanti sono obbligate ad acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle suddette attività imprenditoriali. L'acquisizione della documentazione antimafia deve avvenire esclusivamente tramite la consultazione, anche in via telematica, della White-List.

L'iscrizione nella White-List tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Per l'iscrizione nel settore " guardiania nei cantieri " è necessario allegare all'istanza anche la licenza ex art.134 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 qualora rilasciata da altra Prefettura-UTG.

   

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Salerno specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione allegando:

1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la dichiarazione dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni);

2) generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, (ove previsto);

3) elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2011, completo di generalità (ove presente).

Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:

-   dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;

-   copia delle dichiarazioni sostitutive dei certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, riferite alle suddette società consorziate.

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei conviventi resa da tutti i soggetti giuridici previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice Antimafia.

L'istanza dovrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo sicurezza.prefsa@pec.interno.it specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list".

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (nello specifico quando le variazioni riguardano soci o persone fisiche con partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 2%).

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione .


AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
 

Si precisa, che l'istanza di rinnovo dell'iscrizione in White List dovrà essere corredata da analoga, aggiornata, documentazione inviata all'atto della prima iscrizione (utilizzare al riguardo la sezione documenti scaricabili).
Nell'eventualità che la richiesta di rinnovo pervenga successivamente al termine ultimo di presentazione (almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione), la richiesta medesima non sarà presa in considerazione e si procederà alla cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio della White List a partire dal giorno successivo alla data di scadenza dell'iscrizione.
In tal caso, qualora permanga l'interesse all'iscrizione alla White List sarà necessario trasmettere a quest'Ufficio una nuova istanza, formulata anch'essa a partire dal giorno successivo alla data di scadenza dell'iscrizione.
Si pone, altresì, in particolare evidenza che le istanze di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione in White List pervenute incomplete o prive della documentazione necessaria (utilizzare al riguardo la sezione documenti scaricabili), ovvero tali da non consentire un'agevole istruttoria (dati scarsamente intelligibili o forniti in formati diversi dal PDF) non saranno parimenti prese in considerazione, senza darne formale comunicazione all'impresa richiedente iscrizione.

 

Allegati
Ultimo aggiornamento
Giovedì 24 Ottobre 2024, ore 10:57