Sono in vigore dal 13 febbraio 2013 le nuove disposizioni sui certificati antimafia che saranno rilasciati dalla Prefettura solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.

Novità importanti per cittadini e imprese. Dal 13 febbraio il certificato antimafia verrà rilasciato esclusivamente dalla Prefettura e solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni. E’ quanto prevede il nuovo Codice delle leggi antimafia che ha escluso ogni ruolo delle Camere di Commercio in questo settore. Solo le Prefetture, quindi, rimangono competenti a rilasciare la documentazione antimafia, che dovrà essere richiesta unicamente nel caso di rapporti contrattuali e autorizzatori con amministrazioni ed enti pubblici o società private concessionarie di opere pubbliche, come appalti di lavori, forniture di beni e servizi, erogazioni di finanziamenti.

NOTA BENE
PRIMA DI INOLTRARE ISTANZA PER LA RICHIESTA SIA DI COMUNICAZIONI CHE DI INFORMAZIONI ANTIMAFIA SI INVITA A CONSULTARE ESCLUSIVAMENTE L'ELENCO DELLE IMPRESE CHE SONO STATE "ISCRITTE" NELLA "WHITE LIST".
L'ISCRIZIONE IN TALE ELENCO "TIENE LUOGO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA", ANCHE AI FINI DELLA STIPULA, APPROVAZIONE O AUTORIZZAZIONE DI CONTRATTI O SUBCONTRATTI RELATIVI AD ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI ESSA E' STATA DISPOSTA (ART.52BIS DELLA LEGGE 190/2012 INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N.90 CONVERTITO NELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N.114).
 

Comunicazioni

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti e di cui all'art.83 commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni).

Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (persone fisiche o giuridiche)

 

La comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):

  • Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011
  • Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.   

La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
  4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  7. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.000.000,00 (iva esclusa);
  8. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 200.000,00 (iva esclusa);
  9. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
  • Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.186.000,00;
  • Forniture e servizi di importo inferiore a  € 414.000,00;       

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):

  1. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
  2. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000,00;

Non va richiesta, inoltre , per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite.

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia (art. 87.1 D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno residenza le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società, i consorzi, etc.

Per effetto delle nuove disposizioni non sarà più possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla comunicazione antimafia.

Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 89 e 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):

Istanza di rilascio comunicazione antimafia (art. 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere alla Prefettura (in cui ha la sede la società) il rilascio della comunicazione antimafia (vedi modello 1) .

La Prefettura provvederà ad istruire le istanze mediante l'utilizzo del collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Autocertificazione (art. 89 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

La dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. è equiparabile alla comunicazione antimafia nei casi seguenti previsti dall'art 89 del medesimo D. Lgs. (vedi modello 2):

  • Contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
  • Provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
  • Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
  • Attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. n. 300/1992 e successive modificazioni

In tali casi, successivamente all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. da parte del soggetto interessato (persona fisica o società), gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno trasmettere ( a campione ) le dichiarazioni sostitutive a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (vedi modello 4).

   

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.;   
  • D. Lgs. 157112012, n. 218;       

 

Le richieste dovranno essere inviate per posta ordinaria o, in alternativa, via PEC. 

 

 

Informazioni

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio , tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

Non saranno istruite le istanze che perverranno da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche)

L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 84, comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) Attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) anche l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Casi in cui va richiesta l'informazione antimafia

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.  devono acquisire le informazioni del Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:

  1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie.
    In particolare:
    • in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.186.000,00 IVA esclusa;   
    • in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 207.000,00 IVA esclusa;     
    • in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 207.000,00 IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).       
  2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
  3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
  4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
    • Opere e lavori pubblicidi importo pari o superiore a € 5.186.000,00      
    • Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 414.000,00       

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l' importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):

  1. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
  2. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
  3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;

Non va richiesta, inoltre , per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite

Competenza al rilascio della Informazione antimafia (art. 90 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

L'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi, etc....

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell' art. 67 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Procedimento di rilascio dell'informazione antimafia

L'Ente Pubblico Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella provincia di Salerno) la visura camerale o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) e la dichiarazione sostitutiva riferita ai loro familiari conviventi (vedi modelli 2, 3, 4).

Successivamente, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle visure camerali o dichiarazioni sostitutive , a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.(vedi modello 1).

Validità delle informazioni antimafia (art. 86 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).

Variazioni degli organi societari : I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1)Modello richiesta di informazioni antimafia( duplice copia );

2) Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente i dati(COGNOME, NOME,LUOGO,DATA di NASCITA,CODICE FISCALE e RESIDENZA) di TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni) o Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal Rappresentante Legale della società recante le medesime indicazioni(ossia che risultino i soggetti da controllare a norma dell' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. ) ;

3) Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) ed inerente ai loro familiari conviventi di maggiore età e residenti nel territorio dello Stato.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:

a) Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;

b) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (con le complete generalità anche dei sindaci e del direttore tecnico, ove previsto) redatta dai Rappresentanti Legali della società dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti delle società consorziate.

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva inerente ai propri familiari conviventi di maggiore età, residenti nel territorio dello Stato (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
D. Lgs. 15/11/2012, n. 218

 

Le richieste dovranno essere inviate per posta ordinaria o, in alternativa via PEC.

 

 

        

White List

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

 

Presso la Prefettura di Salerno è stato istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013.
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.


L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012, di recente modificato dal decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40:

  1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  2. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  3. noli a freddo di macchinari;
  4. fornitura di ferro lavorato;
  5. noli a caldo;
  6. autotrasporto per conto terzi;
  7. guardiania ai cantieri;
  8. servizi funerari e cimiteriali;
  9. ristorazione, gestione delle mense e catering;
  10. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.


CHI PUO' ISCRIVERSI?
Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco della Prefettura di Salerno:

1) l' impresa che ha la propria residenza o sede legale nel territorio della provincia di Salerno ;
2) l' impresa costituita all'estero , avente una sede stabile secondaria  ai sensi dell'art.2508 C.C. nel territorio della provincia di Salerno;
3) l' impresa costituita all'estero senza sede stabile secondaria  nel territorio dello Stato , che fa comunque richiesta di iscrizione nell'elenco presso la Prefettura di Salerno.

Le stazioni Appaltanti sono obbligate ad acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle suddette attività imprenditoriali. L'acquisizione della documentazione antimafia deve avvenire esclusivamente tramite la consultazione, anche in via telematica, della White-List.

L'iscrizione nella White-List tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Per l'iscrizione nel settore " guardiania nei cantieri " è necessario allegare all'istanza anche la licenza ex art.134 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 qualora rilasciata da altra Prefettura-UTG.

   

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Salerno specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione allegando:

1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la dichiarazione dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni);

2) generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, (ove previsto);

3) elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2011, completo di generalità (ove presente).

Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:

-   dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;

-   copia delle dichiarazioni sostitutive dei certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, riferite alle suddette società consorziate.

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei conviventi resa da tutti i soggetti giuridici previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice Antimafia.

L'istanza dovrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo sicurezza.prefsa@pec.interno.it specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list".

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (nello specifico quando le variazioni riguardano soci o persone fisiche con partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 2%).

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione .


AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
 

Si precisa, che l'istanza di rinnovo dell'iscrizione in White List dovrà essere corredata da analoga, aggiornata, documentazione inviata all'atto della prima iscrizione (utilizzare al riguardo la sezione documenti scaricabili).
Nell'eventualità che la richiesta di rinnovo pervenga successivamente al termine ultimo di presentazione (almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione), la richiesta medesima non sarà presa in considerazione e si procederà alla cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio della White List a partire dal giorno successivo alla data di scadenza dell'iscrizione.
In tal caso, qualora permanga l'interesse all'iscrizione alla White List sarà necessario trasmettere a quest'Ufficio una nuova istanza, formulata anch'essa a partire dal giorno successivo alla data di scadenza dell'iscrizione.
Si pone, altresì, in particolare evidenza che le istanze di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione in White List pervenute incomplete o prive della documentazione necessaria (utilizzare al riguardo la sezione documenti scaricabili), ovvero tali da non consentire un'agevole istruttoria (dati scarsamente intelligibili o forniti in formati diversi dal PDF) non saranno parimenti prese in considerazione, senza darne formale comunicazione all'impresa richiedente iscrizione.

Documenti scaricabili

Applicativo BDNA (ex Si.Ce.Ant.) - Sistema Certificazione Antimafia

Il Ministero dell'Interno ha realizzato un sistema informatico per il rilascio delle comunicazioni antimafia di cui all'art. 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni che è stato recentemente reso disponibile anche per questa Prefettura, in attesa della messa a regime della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, istituita ai sensi dell' art. 96 del citato decreto legislativo 159/2011.

II sistema prevede il coinvolgimento diretto, in qualità di utenti esterni, anche degli Enti ed Uffici che, solitamente, chiedono alla Prefettura il rilascio delle predette comunicazioni antimafia e che, con il nuovo applicativo, potranno invece acquisirle direttamente.

Per consentire l'accesso al sistema da parte degli utenti esterni è necessario, pertanto, procedere al preventivo rilascio, da parte di questa Prefettura, delle credenziali di autenticazione agli operatori che saranno indicati dalle Stazioni Appaltanti, interessate all'acquisizione diretta delle comunicazioni antimafia .

Per il rilascio delle suddette credenziali occorre far pervenire a questa Prefettura, all'indirizzo di posta elettronica certificata sicurezza.prefsa@pec.interno.it gli allegati due moduli (MOD 1 SICEANT e MOD 2 SICEANT), che dovranno essere restituiti all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, debitamente compilati e sottoscritti, come da indicazioni contenute nei modelli stessi.

Si allegano, altresì, le istruzioni operative per l'accreditamento delle Stazioni Appaltanti nonché il manuale utente; eventuali richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate al seguente recapito di posta elettronica:

informatica.pref_salerno@interno.it

Gli operatori che saranno individuati ed accreditati dovranno successivamente ritirare presso questa Prefettura le credenziali di accesso, avendo cura di esibire nell'occasione lo stesso documento di riconoscimento indicato nelle richieste.

 

BDNA - Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia

La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia, d’ora in avanti Codice) presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta.
La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia (*), circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice. I suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture-UTG competenti, avendo come criterio di riferimento quello della sede dell’operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia.
Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.
Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati e vengono gestiti dalla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica per l’Amministrazione Generale.
La BDNA è pienamente operativa dal 7 gennaio 2016.

(*) il Codice antimafia - "D.Lgs. 06/09/2011 n.159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,n 136" è reperibile nella sezione NORMATIVA

 

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Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Aprile 2024, ore 19:16