(ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni)
Dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa. Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la Comunicazione e l'Informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.
Pertanto le Richieste di Documentazione Antimafia dovranno pervenire esclusivamente attraverso la BDNA. Non sarà dato esito/seguito alle Richieste non pervenute per il tramite della B.D.N.A.
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA
(art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
La comunicazione antimafia deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.
COME FARE LA RICHIESTA
(art. 87 comma 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis. In tali casi la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:
1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
2. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
3. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
4. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a € 150.000,00 ed inferiore di € 5.538.000,00 ( IVA esclusa) per opere e lavori pubblici ; € 221.000,00 (IVA esclusa) in materia di servizi e forniture;
5. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):
OPERE E LAVORI PUBBLICI: inferiore a € 5.538.000,00
FORNITURE E SERVIZI: inferiore a € 443.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014/25/UE).
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi:
1. a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
2. b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
3. c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4. d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
5. e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
6. f) per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
VALIDITA'
La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)
I soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
AUTOCERTIFICAZIONE
La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 qualora si tratti di (art. 89 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):
• contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
• provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
• attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
• attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992,n. 300 e successive modificazioni
Al fine dell'acquisizione della Comunicazione Antimafia attraverso la B.D.N.A., i soggetti di cui all'Art. 97, debitamente autorizzati, dovranno inserire nella B.D.N.A., tutti i dati relativi alla richiesta di documentazione antimafia, indicati nell'Art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, N. 193.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
• D. Lgs. 15/11/2012, n. 218;
• D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
• Legge 06/10/2015, n. 121;
• D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193;
• Legge 06/08/2015, n. 121;
• Legge 07/10/2017, n. 161;
• Legge 24/04/2020, n. 27;
• D. Lgs. 06/11/2021, n. 152.