Programmazione mensile servizi di autovelox. Precisazioni.

Con riferimento alla programmazione mensile dei servizi di controllo elettronico della velocità, si precisa che la pubblicazione del calendario mensile effettuata da questa Prefettura risponde alla finalità di attuare un coordinamento tra i servizi, evitando una dannosa ed inutile sovrapposizione degli stessi.

 Giova rappresentare che i tratti di strade in cui l'accertamento può essere effettuato da remoto, con apparecchiature di tipo automatico fisse o temporanee , senza obbligo di contestazione immediata , sono quelli individuati previa apposita istruttoria nel decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 4 della Legge 168/2002 e s.m.i.. Il vigente decreto, pubblicato nel sito istituzionale di questa Prefettura, è il numero 66597 del 02.12.2022. Ogni successivo aggiornamento sarà consultabile sulla medesima pagina istituzionale.

Nell'ambito del predetto decreto rientrano anche taluni tratti inseriti a loro volta nella programmazione mensile, proprio al fine di evitare le cennate sovrapposizioni dei servizi. Si tratta dei casi in cui l'attività di controllo, così come definita dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 21 luglio 2017 può essere effettuata tramite "postazioni a funzionamento automatico di tipo temporaneo", per le quali la presenza dell'operatore di polizia è limitata all'attivazione e alla verifica della funzionalità dell'apparecchio. I dispositivi, in tal caso, possono essere alloggiati all'interno dei veicoli in sosta fuori della carreggiata ovvero collocati su cavalletti o in strutture removibili poste fuori della carreggiata.

Negli altri casi inseriti nella programmazione mensile, l'accertamento è effettuato tramite "postazioni temporanee di rilevamento con la presenza di un operatore di polizia" e sotto il diretto controllo dello stesso. In tal caso, se collocate su strade extraurbane principali e sulle strade indicate nel decreto del prefettizio, è sempre ammessa la contestazione differita della violazione, mentre se impiegate in altri tratti di strada, la contestazione differita è ammessa solo quando l'apparecchiatura di controllo è utilizzata sotto il diretto controllo di un operatore di polizia e ricorre una delle condizioni di cui all'art. 201 C.d.S., opportunamente richiamate nel verbale di contestazione.

Strade in cui è consentita la rilevazione senza contestazione

DECRETO DEL PREFETTO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 121/02, CONVERTITO IN L. 168/02

Elenco delle strade in cui è consentito il sistema di rilevazione a distanza delle violazioni, di cui all'art. 142 del C.d.S. stesso, senza obbligo della contestazione immediata, poiché non è possibile effettuare il fermo dei veicoli

Ultimo aggiornamento
Giovedì 31 Ottobre 2024, ore 10:47
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