Rilascio della qualifica di guardia particolare giurata

La qualifica di guardia giurata particolare viene riconosciuta dal Prefetto a coloro che intendono esercitare un'attività di vigilanza e custodia su beni mobili o immobili (guardie particolari alle dipendenze di istituti di vigilanza autorizzati o di privati).

Per il riconoscimento della qualifica di Guardia Particolare Giurata, l'aspirante deve possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del T.U.L.P.S. , con  particolare riguardo alla "buona Condotta".

Il Decreto del Prefetto di riconoscimento della qualifica ha validità annuale.

Successivamente all'ottenimento del decreto di Guardia Particolare Giurata gli interessati dovranno prestare giuramento nel Comune di residenza.
 

Chi può fare la richiesta

La domanda per il riconoscimento deve essere presentata alla Prefettura esclusivamente dal datore di lavoro (istituto di vigilanza o privato) del richiedente

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione,  deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della Provincia ove l'aspirante guardia dovrà svolgere la professione.

L'aspirante Guardia Giurata che intenda svolgere la prestazione di servizio armato dovrà integrare la domanda con specifica richiesta per il rilascio del porto di pistola.

Per esercitare l'attività fuori dai confini provinciali occorre un ulteriore decreto della Prefettura-U.T.G. territorialmente competente .

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00, firmata dal rappresentante Legale (es. il Presidente) dell'Istituto o dell'Ente, controfirmata per accettazione dall'interessato
    • domanda da parte degli Istituti di Vigilanza e/o Investigazione (vedi modello A)
    • domanda da parte di privati per la Vigilanza dei propri beni (vedi modello B)
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, il titolo di studio, la posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti
     (vedi il modello di autocertificazione)
  3. dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro attestante i regolari versamenti dei contributi previdenziali (I.N.P.S.) ed assicurativi (I.N.A.I.L.)
  4. istruzioni scritte su carta semplice in duplice copia circa il servizio che dovrà svolgere la guardia giurata
  5. fotocopia della carta d'identità
  6. marca da bollo da € 16,00 da applicare sul decreto
  7. copia del decreto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Provinciale ( solo per le Aziende faunistico-venatorie)

Riferimenti normativi

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti)
  • Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, articolo 249 e seguenti).

Rinnovo del decreto di riconoscimento della qualifica

La domanda di rinnovo del decreto di riconoscimento della qualifica di Guardia Particolare Giurata  deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del decreto di rilascio.

Il decreto può essere consegnato direttamente all'interessato o altra persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario del decreto.

Chi può fare la richiesta

Esclusivamente il datore di lavoro (istituto di vigilanza / investigazione o privato) della  guardia particolare giurata  che richiede il rinnovo.

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia ove la Guardia Giurata svolge l'attività.

Il datore di lavoro dovrà dichiarare che sono ancora attivi il rapporto di lavoro e le iscrizioni previdenziali e assicurative.

Nel caso di Aziende faunistico-venatorie il datore di lavoro dovrà dichiarare di essere titolare della concessione.

Documentazione richiesta

  1. domanda, in bollo € 16,00 (vedi il modello C)
  2. originale del decreto del Prefetto in scadenza
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato , conforme al modello allegato e da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, il titolo di studio, la posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti 
    (vedi il modello di autocertificazione)
  4.  marca da bollo da € 16,00 da applicare sul decreto di rinnovo

Riferimenti normativi

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti);
  • Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, articolo 249 e seguenti).

Rilascio del porto di pistola per guardia giurata armata

Nel caso in cui la guardia particolare giurata debba svolgere l'attività di servizio armato dovrà richiedere la licenza di porto di pistola, a tassa ridotta.

chi può fare la richiesta

Le guardie particolari giurate che devono svolgere il servizio armato.

Cosa fare

La domanda per ottenere la licenza di porto di pistola , unitamente alla documentazione richiesta,  deve essere presentata al Prefetto /alla Questura (se residenti nel comune capoluogo di provincia es. Roma, Latina, Viterbo ecc.) o al Comando Stazione dei Carabinieri (se residenti in provincia).

La licenza può essere ritirata (in Prefettura o Questura) direttamente dall'interessato  o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario della licenza.

(vedi il modello di delega)

Documentazione richiesta:

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi modello D)
  2. certificato in bollo da € 16,00 di idoneità fisica al maneggio delle armi rilasciato da uno dei seguenti organi: uffici medico-legali, distretti sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, strutture sanitarie militari o singoli medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio. Per il rilascio il richiedente deve presentare alle predette autorità sanitarie un certificato anamnestico del medico di famiglia, di data non anteriore a tre mesi
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato relativa al conseguimento di idoneità tecnica al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale
    (vedi il modello di autocertificazione D)
  4. due fotografie, di cui una autenticata in esenzione di bollo (la fotografia può essere autenticata dall'ufficio ricevente se presentata di persona)
  5. ricevuta del versamento di € 1,14 (costo del libretto) da pagare con bonifico utilizzando il codice IBAN: IT 76P 01000 03245 321 0 10 2383 00 con l'esatta indicazione della causale del versamento.
  6. ricevuta del versamento di € 7,75 sul conto corrente postale n. 8003 (tassa di concessione governativa - tassa ridotta )
  7. marca da bollo da € 16,00 per il ritiro della licenza

Riferimenti normativi:

R.D. 18.06.1931, n. 773, art. 42

Rinnovo del porto di pistola per guardia giurata armata

Chi può fare la richiesta

Le Guardie Particolare Giurate che svolgono il servizio armato

Cosa fare

L'interessato deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede il rinnovo del porto di pistola a tassa ridotta

La domanda deve essere presentata, preferibilmente,  almeno 90 giorni prima della scadenza della licenza di porto di pistola, di cui è titolare la Guardia Particolare Giurata

Se la domanda di rinnovo è presentata dopo la scadenza della licenza annuale di porto di pistola,  si procederà con le modalità previste per un nuovo rilascio

La licenza può essere ritirata (Prefettura o Questura) dall'interessato o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario della licenza

(vedi il modello di delega)

In caso di contestuale rinnovo del Libretto di porto d'armi dovrà essere allegata la documentazione richiesta   (VEDI ARGOMENTI CORRELATI)

Documentazione richiesta

  1.  domanda in bollo da € 16,00 della guardia giurata (vedi modello E)
  2.  licenza scaduta da rinnovare
  3. certificato in bollo (€ 16,00) di idoneità fisica al maneggio delle armi rilasciato da uno dei seguenti organi: uffici medico-legali, distretti sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, strutture sanitarie militari o singoli medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio (il richiedente deve presentare alle predette autorità sanitarie un certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia di data non anteriore a tre mesi)
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato relativa al conseguimento di idoneità tecnica al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale
    (vedi il modello di autocertificazione E)  
  5. ricevuta del versamento di € 7,75 sul conto corrente postale n. 8003 (tassa di concessione governativa - tassa ridotta );
  6. marca da bollo da € 16,00

Riferimenti normativi:

R.D. 18.06.1931, n. 773, art. 42


 

Rinnovo del libretto di porto d'arma

Il libretto è un documento che viene rilasciato unitamente alla licenza di porto di pistola ed ha validità sessennale.

Chi può fare la richiesta

La domanda di rinnovo del libretto deve essere presentata prima della scadenza dall'intestatario del libretto.

Cosa fare

Le Guardie Particolari Giurate per ottenere il libretto personale per le licenze di porto d'armi devono presentare la documentazione richiesta al Prefetto.

Il libretto personale può essere ritirato (in Prefettura) direttamente dall'interessato  o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.

Documentazione richiesta:

  1. domanda in bollo da € 16,00 della guardia giurata armata ( da presentare solo se viene richiesto il rinnovo del libretto non contestualmente al rinnovo della licenza di porto d'arma rilasciata alla guardia particolare giurata)   (vedi il modello F)
  2. ricevuta di versamento di € 1,14  (costo del libretto) da pagare con bonifico utilizzando il codice IBAN IT 76P 01000 03245 321 0 10 2383 00 con l'esatta indicazione della  causale del versamento.
  3. due fotografie formato tessera (in uniforme), di cui una autenticata.
    La fotografia può essere autenticata dall'ufficio che riceve la documentazione, se presentata personalmente dall'interessato
  4. originale del libretto in scadenza

Riferimenti normativi

R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 71

Ultimo aggiornamento
Lunedì 17 Giugno 2024, ore 15:59