Ai profughi che versano in uno stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel paese di provenienza e accertato dal Ministero dell'Interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica, spetta un'indennità di sistemazione e gli ulteriori benefici previsti dalla norma.

I benefici possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio  autocertificano, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno.

Chi può fare la richiesta

Coloro i quali hanno ottenuto il decreto di riconoscimento della qualifica di profugo

Cosa fare

Domanda, in carta libera, indirizzata alla Prefettura-U.T.G. nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o a quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la propria residenza.
L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita da oltre sei mesi dalla data di partenza dal paese di provenienza.
L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario pro-capite giornaliero è concesso per un periodo massimo di sei mesi.
Nelle more della erogazione dell'indennità di sistemazione o del contributo straordinario, il Ministero dell'interno cura la prima sistemazione dei profughi sprovvisti dei mezzi di sostentamento.

Documentazione richiesta

  1. Domanda, in carta semplice
  2. Attestato di rimpatrio rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza
  3. Attestato di bisogno rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza
  4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, attestante il luogo dell'attuale residenza in Italia  ovvero la relativa certificazione
Data
Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 11:43