Presso le Prefetture-U.T.G. è istituito il Registro delle Persone Giuridiche.
Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale , acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio .
Per il riconoscimento giuridico degli enti di culto cattolico, o diversi da quello cattolico ( vedi argomenti correlati ) .
Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti con personalità giuridica sono tenuti a comunicare alla Prefettura U.T.G., per l'approvazione mediante iscrizione, le eventuali modifiche apportate allo statuto e all'atto costitutivo.
Sono, altresì, tenuti anche a comunicare, per l'iscrizione sul registro, ogni eventuale variazione degli organi direttivi con l'indicazione degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza, trasferimenti di sede e istituzione di sedi secondarie, deliberazioni di scioglimento.
Il Prefetto provvede anche alla cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche, su comunicazione del Presidente del Tribunale, al termine della procedura di liquidazione.
Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni (per esempio: assistenza...etc...) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione
Le Associazioni e le Fondazioni costituite all' estero , devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività , ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio
Normativa di riferimento
- D.P.R. 10.2.2000, n. 361
- L. 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni
- D.P.R. 4.12.1997, n. 460