Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.

Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito :

  • quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
  • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
  • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
  • per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
  • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
  • in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
  • in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
  • per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
  • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.

In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.

  • Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
  • Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.

Dirigente:  Dott.ssa Silvia RICCETTI

Orario di apertura la pubblico:
 


Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30

 

Chi può fare la richiesta:

Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).

Cosa fare:

Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.

Preavviso di violazione : Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.

Quando può essere presentato il ricorso : Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:

  • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
  • notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.

A seconda dei casi anche perché:

  • manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
  • manca l'indicazione della norma violata;
  • manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

  • mancanza di un segnale;
  • fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
  • errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.

Facoltatività Il  ricorso al Prefetto può essere presentato entro 60 gioni dalla notifica o contestazione del verbale di accertamento indirizzandolo direttamente alla Prefettura di Terni, con lettera raccomandata A/R oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.preftr@pec.interno.it   ovvero per il tramite del Comando accertatore a cui può essere consegnato a mano, con lettera raccomandata A/R oppure posta certificata .

Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).

I termini entro i quali quest'ultimo deve emettere ordinanza ingiunzione i pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.

Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende annullato.

Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.

Accorgimenti da adottare nella presentazione di un ricorso al fine di evitare l'inammissibilità dello stesso:

  • Verificare che sia avvenuta la notifica del verbale e che non vi sia stato solo il preavviso;
  • Assicurarsi che il ricorrente coincida con il destinatario della notifica del verbale di contestazione;
  • Nell'ipotesi di ricorso inviato direttamente al Prefetto le uniche due modalità di presentazione dello stesso sono tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite P.E.C.; non è ammessa la posta elettronica semplice;
  • Nel caso di inoltro via P.E.C., garantire la corrispondenza tra identità del ricorrente e identità del mittente: nel caso di P.E.C. non propria pertanto allegare una delega e garantire l'apposizione della firma in originale e non a stampa;
  • Nel caso in cui il mezzo risulti di proprietà di un ente o di una società, il ricorso deve essere sempre proposto dal responsabile/legale rappresentante e non dal conducente/effettivo trasgressore;
  • Nelle ipotesi di violazione commessa nell'espletamento di una funzione o di un servizio pubblico, è necessario che al ricorso sia allegata una dichiarazione a firma del diretto superiore nella quale si attesta lo svolgimento da parte del soggetto trasgressore di un determinato servizio nelle circostanze di tempo e luogo in cui è avvenuta la violazione;
  • Nel caso di contratto di leasing, la società proprietaria deve inoltrare al comando accertatore la comunicazione di esclusione della responsabilità; della violazione risponderà pertanto l'intestatario del contratto di locazione;
  • Nel caso in cui si scelga di proporre ricorso direttamente al Prefetto, evitare di inviare lo stesso anche al comando accertatore;
  • Per i possessori di mezzi ibridi è necessario appurare preventivamente all'ingresso nella ZTL cosa prevede il relativo Regolamento comunale al riguardo;
  • Nel caso in cui il transito è avvenuto con mezzo al servizio di persona disabile, titolare di relativo contrassegno, è necessario allegare il contrassegno in corso di validità e, se il soggetto titolare è un trasportato e non destinatario della notifica del verbale, occorre altresì una dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo che attesti la sua presenza a bordo al momento della violazione.

Si ricorda inoltre che, analogamente a quanto sopra previsto per i mezzi ibridi, anche per il servizio Taxi e NCC, l'ingresso nella ZTL ai vettori titolari di autorizzazione rilasciata da altri Comuni è subordinato a una preventiva comunicazione che autocertifichi il rispetto e la titolarità dei requisiti di operatività previsti dalla legge 21/1992. (Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A1840/19/149/2019/01 del 28.02.2019). 

Rateizzazione. La normativa vigente non ammette in alcun caso la rateizzazione della sanzione prevista per l'oblazione del Codice della strada a beneficio di soggetti che, chiedendo di effettuare il pagamento in misura ridotta, assumano di versare in condizioni di disagio economico. Potrebbe concludersi diversamente solo in caso di ordinanza ingiunzione.

L'art. 26 della legge n. 689/81 ammette infatti, previa istanza dell'interessato, il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con la ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio (la quale, come è noto, irroga una sanzione determinata dal Prefetto almeno per il doppio del minimo edittale).

Quando e' possibile il ricorso al giudice di pace. E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Come si presenta il ricorso al giudice di pace. Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

Come si conclude il procedimento del giudice di pace. Il Giudice di pace

accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;

oppure

respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.

Attenzione:

Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.

In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di

Documentazione richiesta:

Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 13:03
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