RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione.

Cosa fare:

recarsi da un medico autorizzato per ottenere la certificazione attestante l'idoneità alla guida di veicoli valida per la categoria della patente posseduta. Verrà rilasciato un documento che consente la guida e, successivamente, entro quattro giorni lavorativi, perverrà presso la propria residenza, tramite il servizio postale, un nuovo documento di guida.

In caso di mancato recapito, contattare il numero telefonico indicato sul documento valido per la circolazione.

Recarsi in Prefettura solo in casi particolari, eventualmente suggeriti dagli Organi competenti. 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 135 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

La patente comunitaria non è soggetta alla norma di cui sopra ma, se non ha limiti di validità, (esempio patenti francesi e tedesche rilasciate fino al 2013) sarà comunque soggetta a provvedimento di ritiro in caso di guida oltre due anni dopo l'acquisizione della residenza in Italia.

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente ove consentita che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .

Cosa fare

La patente extracomunitaria ritirata non verrà restituita al suo titolare, ma sarà inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. che provvederà alla conversione su richiesta dell'interessato ove tale operazione sia consentita. Se la conversione non è possibile lo stesso ufficio provvederà alla restituzione della patente all'autorità del Paese che l'ha emessa.

Riferimenti normativi:

  • Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 135)
Data
Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 11:13
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