Il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999, n. 507, ha depenalizzato i casi di mancato pagamento degli assegni, che prima erano considerati reati. Di conseguenza, sia l'emissione di assegni senza autorizzazione (articolo 1 della legge 386/1990) sia l'emissione di assegni senza provvista (articolo 2 della legge 386/1990) sono ora considerati illeciti amministrativi, soggetti a sanzioni pecuniarie e altre penalità accessorie.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, è tenuto a notificare gli estremi della violazione all'emittente dell'assegno entro 90 giorni (o 360 giorni per i residenti all'estero) dalla ricezione del rapporto o dell'informativa. L'emittente ha poi 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi e documentazione.
Nel caso di emissione di un assegno senza copertura, le sanzioni amministrative non si applicano se l'emittente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, salda l'importo dell'assegno, gli interessi, la penale e le eventuali spese di protesto o di constatazione equivalente.
L'emittente deve dimostrare il pagamento fornendo una ricevuta firmata dal beneficiario o, in caso di deposito vincolato, un'attestazione bancaria che comprovi il versamento dell'importo dovuto. La documentazione relativa al procedimento in corso presso la Prefettura deve essere presentata in originale o in copia autenticata.
Il Prefetto, attraverso il Dirigente dell'Area, dopo aver esaminato le deduzioni presentate, emette un'ordinanza motivata che stabilisce l'ammontare della sanzione per la violazione e ordina il pagamento della stessa e delle spese.
Nella quantificazione della sanzione pecuniaria, si considera la gravità dell'infrazione e l'importo o il numero degli assegni emessi.
- RICORSO: È possibile presentare ricorso contro l'ordinanza-ingiunzione al Giudice di Pace territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica (modulo A).
- RATEIZZAZIONE: Chi si trova in condizioni economiche difficili può inoltrare una richiesta di rateizzazione mensile della sanzione pecuniaria (da tre a trenta rate) al Prefetto che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione (modulo B).
- SANZIONI ACCESSORIE: La violazione dell'articolo 1 della legge 386/90 (emissione di assegno senza autorizzazione) comporta il divieto di emettere assegni bancari. Il divieto ha una durata variabile da due a cinque anni.
La stessa sanzione si applica per le violazioni dell'art. 2 nel caso in cui l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati è superiore ad € 2582,28.
Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati è superiore ad € 51645,69, ovvero in caso di reiterazione, l'emissione di un assegno senza autorizzazione (art.1) o senza provvista (art.2) comporta anche l'applicazione di una delle ulteriori sanzioni accessorie per una durata da due mesi a due anni quali:
• interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale,
• interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
• incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.