La normativa vigente (art. 202 bis C.d.S.) ammette la rateizzazione della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro. L'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura può concedere il pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una violazione accertata dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni accertate da funzionari, ufficiali agenti delle Regioni, delle Province o dei Comuni, in relazione alle quali occorrerà rivolgersi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale, Provinciale o al Sindaco).
Limiti di reddito
Non può venir concessa la rateazione in caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore all'importo di 11.746,68 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente con l'interessato.
L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare compilando in ogni sua parte l'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso).
Termini per la presentazione dell'istanza e possibili esiti
L'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso) deve essere presentata in carta semplice, a mani o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, e vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace .
Se si tratta di più verbali, occorre compilare distinte istanze di rateazione.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine, l'istanza si intende respinta.
Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli interessi stabiliti dalla legge.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, può disporsi la ripartizione del pagamento:
- fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000;
- fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
- fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000;
In caso di violazioni amministrative per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, è inoltre possibile richiedere la rateazione della sanzione dovuta ingiunta con ordinanza prefettizia, ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689