Comunicazioni

 Ufficio Antimafia White List

 

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

Non saranno istruite le istanze che perverranno da privati (persone fisiche o giuridiche) 

La comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011) sono:

1) Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011;


2) Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:
 

  • Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  • Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  • Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
  • Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  • Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  • Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  • Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
  • Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.000.000,00 (iva esclusa);
  • Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 200.000,00 (iva esclusa);
  • Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011): 
  • Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.000.000,00;
  • Forniture e servizi: inferiore a € 400.000,00. 
     

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
 

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.
 

La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi ( art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):
 

  • Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
  • Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall' art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  • Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  • Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  • Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000,00; 

 Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite.
 

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia ( art. 87.1 D. Lgs. 159/2011)
 

La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti indicati nell'art 83 del D. Lgs. 159/2011.
 

Per effetto delle nuove disposizioni non sarà più possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla comunicazione antimafia.


 

Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia ( artt. 89 e 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011): 


 

              Istanza di rilascio comunicazione antimafia ( art. 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011)                                                        

   Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere alla Prefettura (in cui ha la sede l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante) il rilascio della comunicazione antimafia (vedi modello  comunicazione antimafia art. 87).

La Prefettura provvederà ad istruire le istanze mediante l'utilizzo del collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all' art. 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del D.L.gs. 159/2011.
 

                                        Autocertificazione ( art. 89 D. Lgs. 159/2011)
La dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 159/2011 è equiparabile alla comunicazione antimafia nei casi previsti dall'art 89 del D. Lgs. 159/2011 (vedi modello  autocertificazione comunicazione antimafia).

In tali casi, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno acquisire dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 159/2011. Successivamente, gli Enti Pubblici/Stazione Appaltanti potranno trasmettere tali dichiarazioni sostitutive a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui all' art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione. 


 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA


 

Modello richiesta di comunicazione antimafia;
 

Copia integrale della visura camerale, acquisita dall’Amministrazione richiedente,  aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni;
 

Generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, ove previsto.
 

La documentazione antimafia deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).


 

Ultimo aggiornamento
Martedì 21 Maggio 2024, ore 09:33