ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI

Modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento

Il  D.P.C.M.  18 aprile 2013 (pubblicato sulla  G.U.  n. 164 del 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013) ha disciplinato le modalità relative all'istituzione ed all'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti in alcuni definiti settori, la cd. "white list".

Tali settori riguardano le seguenti attività indicate nell' art.  1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità") convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. Serie Generale n. 143 del 06.06.2020)  ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:

Le lettere a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, sono state abrogate dal D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 40/2020, e confluite nella lettera i-quater) .

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri

i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori è unico ed è articolato in sezioni corrispondenti alle sopraindicate attività.

 L'iscrizione è volontaria  ed è soggetta alle seguenti condizioni:

♦ assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all' art.  67 del  D. Lgs.  159/2011)  

♦ assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate i cui all'art.84 comma 3 del Codice Antimafia.  

♦ il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 144 del 24 giugno 2014) e convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n.114, ha introdotto importanti novità in tema di documentazione antimafia; in particolare l'art. n. 29 impone alle stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, "obbligatoriamente" attraverso la consultazione delle white list per quanto concerne gli operatori economici che svolgono le attività elencate dal  predetto art. n. 1 comma 53 della legge n. 190/2012, così come modificato dal D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 40/2020 .

Conseguentemente  tale iscrizione, pur mantenendo la natura volontaria prevista originariamente dalla legge 190/2012, costituisce la forma necessitata attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori in questione l'assenza di motivi ostativi ai fini antimafia.

In attuazione di tale disposizione ogni prefettura pubblica sul proprio sito istituzionale e tiene costantemente aggiornato anche l'elenco delle richieste ricevute per l'iscrizione nelle white list in cui viene annotato, ove negativo, l'esito della richiesta.

Nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano stipulare contratti o subcontratti con società che esercitano attività nei settori indicati dall'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, così come modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 e  che ancora non siano iscritte nelle White List , dovranno:

  1. accertarsi, mediante consultazione delle White List di questa Prefettura, che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione;
  2. consultare la Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, così come avviene in ogni altra situazione di ordinaria consultazione della piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia.

Dal momento della consultazione della Banca dati, decorrono i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia.

Decorsi tali termini, la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla stipula del contratto o subcontratto, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.

Di seguito si forniscono le  indicazioni  per richiedere l'iscrizione nell'elenco  evidenziando   che tale iscrizione  tiene luogo della comunicazione e informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (art. 1, comma 52-bis, L. 190/2012).

 

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il rappresentante legale della società, se l'impresa è organizzata in forma di società, dovrà presentare apposita istanza a questa Prefettura, allegando gli estremi di identificazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) dei soggetti sottoposti a verifiche come individuati dall' art.  85 del decreto legislativo n. 159/2011.

Nell'istanza dovrà essere indicato per quale, ovvero per quali attività, nel caso di esercizio plurimo, viene richiesta l'iscrizione.

Il rappresentante legale dell'impresa iscritta dovrà segnalare eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali della stessa ovvero nell'incarico di Direttore Tecnico, se previsto, entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto o della stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.

L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltre alle modifiche di cui sopra, anche le partecipazioni rilevanti indicate all' art.  120 del decreto leg.vo 24 febbraio 1998, n. 58.

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

DOVE FARE LA RICHIESTA

L'istanza deve essere presentata anche per via telematica alla Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa e' costituita all'estero, nella Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell' art.  2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, nella Prefettura nel cui elenco intende chiedere  l'iscrizione.

P.E.C.   Prefettura di Trieste:  protocollo.prefts@pec.interno.it

VALIDITA'

L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.

Il titolare dell'impresa iscritta deve comunicare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

  • Modello richiesta di iscrizione all'elenco;
  • Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell' art.  85 del  D. Lgs.  159/2011) redatta dal Rappresentante Legale della società;
  • Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex  art.  85  D. Lgs.  159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi

L'elenco delle imprese iscritte sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Prefettura-UTG.

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Ultimo aggiornamento
Giovedì 23 Maggio 2024, ore 16:34