Il Prefetto emette esclusivamente provvedimenti di revoca e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste dal Codice della Strada .
UFFICIO PATENTI
REVOCA:
- per carenza dei requisiti morali art. 120 del C.d.S.;
- violazione a norme di comportamento art. 218;
- reiterazione dell'art. 86 del C.d.S.;
- sentenza penale di condanna art. 224 del C.d.S.;
SOSPENSIONE:
- per violazione a norme di comportamento del C.d.S, (art. 218), con e senza rilevanza penale (art. 223);
- per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S.;
- per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.
REVOCA
REVOCA DELLA PATENTE PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI (art. 120 del C.d.S.)
Il Prefetto del luogo di residenza dispone il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali per i soggetti ivi indicati.
Come fare ricorso
Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da € 16,00), che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Come conseguire un nuovo documento di guida
L'interessato potrà presentare domanda di iscrizione per il conseguimento di una nuova patente presso l'Ufficio motorizzazione della Regione una volta in possesso dei prescritti requisiti.
NULLA OSTA AL RILASCIO DI PATENTE DI GUIDA
In occasione del conseguimento del titolo abilitativo alla guida, sia che si tratti di primo rilascio che di nuovo conseguimento successivo ad un provvedimento di revoca, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo verifica la sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 C.d.S.
RITIRO
RITIRO PER VIOLAZIONI DI GUIDA CON PATENTE ESTERA
Il ritiro della patente è previsto nel caso in cui:
- il conducente residente in Italia da oltre un anno guidi con patente estera non comunitaria;
- il conducente titolare di patente comunitaria residente in Italia da oltre due anni e titolo di guida con scadenza illimitata.
- la patente estera risulti scaduta, a prescindere dall'acquisizione della residenza in Italia;
Come rientrare in possesso della patente
La patente estera ritirata, se convertibile ed in corso di validità, non viene restituita al titolare, ma sarà inviata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri della provincia di residenza, per la conversione in patente italiana.
Qualora il documento di guida estero non fosse convertibile, o risultasse scaduto, verrà trasmesso al Consolato o all'Ambasciata del paese che lo ha rilasciato.
Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Tras porti
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S. o in via provvisoria nelle ipotesi di reato in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
- Sospensione per violazione alle norme di comportamento
- Sospensione della patente per violazioni che rivestono carattere penale
- Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
- Sospensione della patente per esecuzione provvedimento giudiziale
- Sospensione per violazione alle norme di comportamento (art.218 C.d.S.)
Il Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, entro il termine di 20 giorni (5 giorni per la trasmissione del documento da parte dell'organo accertatore + 15 per l'adozione del provvedimento) emana il decreto di sospensione della patente e indica il periodo di durata della sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali stabiliti dal C.d.S.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorrerà nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S.
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .
PERMESSO ORARIO DI GUIDA IN DEROGA ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
Per le violazioni di cui sopra " il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro , solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente , può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie. Il permesso non può superare le tre ore al giorno e deve essere adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso." (art. 218/2 C.d.S.)
N.B. Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S. (ad es. Art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art. 187; 189/1,6,7; ), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente stradale.
MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA AI SENSI DELL'ART. 218 C.d.S.
L'istanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Patenti, entro 5 giorni dal ritiro del documento di guida da parte degli Organi accertatori secondo le seguenti modalità:
tramite P.E.C. : area3.prefts@pec.interno.it oppure protocollo.prefts@pec.interno.it
o in alternativa a mano, previo appuntamento telefonico.
Come rientrare in possesso della patente al termine del periodo di sospensione
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita all'interessato o a persona munita di delega scritta direttamente presso l'Ufficio Patenti della Prefettura previo appuntamento telefonico.
Come fare ricorso
Avverso la sospensione della patente di guida disposta per violazioni a norme di comportamento del C.d.S. è ammessa, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, opposizione al Giudice di pace del luogo della commessa violazione entro 60 giorni se l'interessato è residente all'estero.
2.SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE (art. 223 C.d.S.)
La violazione di alcune norme del C.d.S. riveste carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria o cautelare dal Prefetto territorialmente competente.
In tali casi, quali quelli per guida in stato di ebbrezza, e nei casi in cui si sia verificato un incidente stradale, a prescindere dal tipo di violazione commessa, il C.d.S. esclude il rilascio di un permesso di circolazione.
Come rientrare in possesso della patente al termine del periodo di sospensione
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita all'interessato o a persona munita di delega scritta direttamente presso l'Ufficio Patenti della Prefettura previo appuntamento telefonico.
FANNO ECCEZIONE i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186 e 187 del C.d.S., (guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti)per i quali, oltre ad applicare la sospensione, il Prefetto ordina la revisione medica.
In tali casi, al termine del periodo di sospensione, gli interessati o persona in possesso di delega scritta, muniti del certificato medico rilasciato dalla competente Commissione Medica Locale attestante l'idoneità alla guida, si dovranno presentare presso l'Ufficio Patenti di questa Prefettura dove gli verrà rilasciata la documentazione necessaria per ottenere, da parte del competente Ufficio della Motorizzazione Civile nuovo titolo di guida.
Come fare ricorso
Avverso l'ordine di sottoposizione a visita presso la Commissione Medica, disposto con il provvedimento di sospensione, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, esclusivamente al Giudice Amministrativo competente, ai sensi della Sentenza Cassazione Civile-Sezioni Unite n. 2445 del 6.2.2006.
Avverso il provvedimento di sospensione del titolo di guida è ammessa opposizione innanzi al Giudice di Pace di Trieste entro 30 giorni dalla data di notifica o entro 60 giorni se l'interessato è residente all'estero.
3.Sospensione della patente in caso di incidente stradale con lesioni ai sensi degli artt. 222 e 223 del Codice della Strada
In caso di incidente stradale con lesioni , il Prefetto dispone la sospensione provvisoria della patente di guida ai sensi degli artt.222 e 223 del Codice della Strada quando vi siano:
1) evidenti elementi di responsabilità (risultanti dal rapporto dell'organo accertatore e da un verbale contestazione di una violazione del Codice della Strada)
2) lesioni alle persone (evidenziate da una certificazione medica)
La sospensione è graduata in base al tipo di violazione contestata e alla gravità della prognosi del soggetto leso, con una durata compresa tra un minimo di 15 giorni ed un massimo di tre anni (art.222/2 e 223/2 C.d.S.)
Nel caso di incidente stradale , ai sensi dell'art.218 C.d.S., non è possibile rilasciare il permesso orario di guida.
Come rientrare in possesso della patente al termine del periodo di sospensione
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita all'interessato o a persona munita di delega scritta direttamente presso l'Ufficio Patenti della Prefettura previo appuntamento telefonico.
Come fare ricorso
Avverso l' ordinanza prefettizia di sospensione è ammessa opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica o entro 60 giorni se l'interessato è residente all'estero.
E' ammesso invece ricorso al Prefetto avverso le violazioni del Codice della Strada di tipo amministrativo contestate in occasione dell'incidente.
4.SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER ESECUZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE
Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabile, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria(art.224 C.d.S.).
Come rientrare in possesso della patente al termine del periodo di sospensione
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita all'interessato o a persona munita di delega scritta direttamente presso l'Ufficio Patenti della Prefettura previo appuntamento telefonico.
Come fare ricorso
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