- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, entro 90 giorni dalla ricezione o entro 360 giorni se l'interessato risiede all'estero.
Quest'ultimo ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.
Non è ammessa audizione personale.
La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento.
La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.
Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (vedi il modello A fac-simile di ricorso).
L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni.
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
Modello F23
Gli importi delle sanzioni comminati con l'ORDINANZA INGIUNTIVA possono essere pagati utilizzando il Mod. F23, disponibile presso qualsiasi Concessionario della riscossione, Banca e Agenzia Postale indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione della Prefettura-U.T.G. che richiede il pagamento.
Il modello succitato può essere utilizzato per il versamento diretto al Concessionario o come delega alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A..
Il modello F23 è composto da tre copie:
- una per il concessionario, la banca o l'Ufficio postale presso cui si esegue il versamento,
- la seconda per il soggetto che effettua il versamento
- la terza per la presentazione all'Ufficio che ha emesso l'ordinanza ingiuntiva.
L'utente dovrà compilare il modello F23 nel seguente modo:
- Punti 4) e 5) completandolo con i dati anagrafici del trasgressore comprensivi del codice fiscale;
- Punto 6) Codice dell'Ufficio o ente "BVE"
- Punto 9) Causale: "PA"
- Punto 10) Estremi dell'atto o del documento:
- Anno= anno di adozione dell'ordinanza (es. se l'ordinanza è stata emessa il 27/09/2006 l'anno sarà il 2006)
- Numero= Indicare il protocollo dell'atto (es. ASS/1759/2001 o ASS/6001 /03/1)
- Punti 11), 12) e 13) vanno indicati rispettivamente i Codici Tributi, la descrizione e l'importo che si trovano sull'ordinanza ingiuntiva, es.:
- 456T Imposta di bollo€ 1,81
- 741 T Multe inflitte dalle aut.giud. o amm.-erario € ***
- 893T Spese di notifica € *** PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € ***
Una volta effettuato il pagamento si prega di inviare alla Prefettura-U.T.G. copia del modello attestante l'avvenuto pagamento, onde evitare un'errata iscrizione a ruolo della sanzione e l'emissione della relativa cartella esattoriale (può accadere che i Concessionari, le Banche o Poste Italiane non inviino copia del Mod. F23 regolarmente pagato).