La disciplina dell'attività investigativa privata, prevista del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) (art. 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è stata profondamente riformata con il D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 (G.U. n. 36 del 14.2.2011).
In particolare, il Decreto classifica e definisce, come sotto elencato, le tipologie di attività in cui si può estrinsecare l'investigazione privata, operando una netta distinzione tra la stessa e quella di informazioni commerciali. Attribuisce inoltre valenza nazionale alla licenza prefettizia.

  1. attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
  2. attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
  3. attività d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente. È escluso l'antitaccheggio strictu sensu, inteso come attività preventiva volta ad evitare la sottrazione e/o danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede;
  4. attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
  5. attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;
  6. attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente e, segnatamente, i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all'art. 3, commi 7-13, della legge 15.07.2009, n. 94.

Distinta da quella investigativa rimane l'attività di informatore commerciale, consistente nella raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

Competente a rilasciare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede principale dell'Istituto.

La presentazione della domanda per il rilascio della licenza, da redigersi in bollo sull'apposito modulo, richiede preliminarmente un'attenta lettura delle richiamate disposizioni normative. L'Ufficio di POLIZIA AMMINISTRATIVA (Area I in Staff) rimane ovviamente a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Termine di conclusione del procedimento: 180 giorni.

Riferimenti normativi
  • Regio Decreto del 18.06.1931 n. 773
  • Regio Decreto del 06.05.1940 n. 635
  • D.M. 269/2010
  • D.M. 56/2015
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Ultimo aggiornamento
Mercoledì 22 Maggio 2024, ore 19:39