Si informa che fino al prossimo 28 maggio 2025 l’Ufficio Legalizzazioni di questa Prefettura sarà aperto il lunedì ed il mercoledì su appuntamento.  A decorrere dal 3 giugno 2025 l’Ufficio svolgerà il servizio esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- il pubblico sarà ricevuto su prenotazione (che deve essere effettuata seguendo le indicazioni di seguito riportate) esclusivamente il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ 

- le prenotazioni degli appuntamenti dovranno essere effettuate collegandosi al link:

<< http://www.utgvenezia.it/booking/ >>

selezionando il campo “LEGALIZZAZIONI” per le prenotazioni disponibili fino al 28 maggio 2025, e il campo “LEGALIZZAZIONI DA GIUGNO 2025” per le prenotazioni dal 03 giugno 2025, registrarsi indicando generalità ed indirizzo mail.

(Attenzione: per la registrazione utilizzare un computer desktop. Oppure chrome mobile in modalità desktop. Please use Chrome desktop or Chrome mobile "desktop site" See here)

Si dovrà poi accedere sempre allo stesso link con le credenziali ottenute in fase di registrazione e:

  • Scegliere il giorno e l'orario disponibili;
  • Compilare i campi obbligatori;
  • Stampare la ricevuta, arrivata sulla propria mail, come conferma dell'appuntamento.

Si avvisa che non sono previste altre modalità di prenotazione.

Eventuali rinunce all’appuntamento fissato devono obbligatoriamente essere cancellate dagli interessati tramite lo stesso portale, entro due giorni dalla data prevista.

I documenti depositati verranno restituiti con la legalizzazione richiesta il giorno di ricevimento pubblico successivo al giorno di consegna, compatibilmente con l’eventuale necessità di acquisire gli specimen di firma necessari, nel caso in cui non siano già depositati presso l’Ufficio o non siano stati aggiornati dai relativi uffici/enti e con il numero di documenti presentati.

Si informa, per altro, che il termine massimo previsto per la conclusione della procedura di legalizzazione è di trenta giorni (art. 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, Tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012, n. 214), che potrebbero essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa, o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 7, legge n. 241/1990).

I documenti da legalizzare possono, inoltre, essere trasmessi per posta, avendo cura di indicare il Paese straniero in cui deve essere esibita la documentazione, l'indirizzo per la restituzione e l'indirizzo mail ed un recapito telefonico; alla richiesta dovranno essere allegate una busta preaffrancata e l’eventuale marca da bollo da 16 €.

L’invio e la restituzione dei documenti legalizzati si può effettuare anche tramite corriere.

Le Agenzie di trattazione di pratiche amministrative/Caf/Patronati verranno ricevute UNICAMENTE il giovedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 senza fissare l’appuntamento on line. I documenti debitamente legalizzati verranno restituiti il giovedì successivo, compatibilmente con l’eventuale necessità di acquisire gli specimen di firma necessari, nel caso in cui non siano già depositati presso l’Ufficio o non siano stati aggiornati dai relativi uffici/enti.

Eventuali urgenze devono essere segnalate almeno un giorno antecedente a quello in cui si chiede di essere ricevuti tramite e-mail all’indirizzo cittadinanza.pref_venezia@interno.it , avendo cura di fornire la motivazione dell’urgenza, di  allegare copia documenti  e di fornire un recapito telefonico.

Ubicazione Ufficio: San Marco, 2661 – Venezia 

Indirizzo per la corrispondenza: Prefettura di Venezia - Area IV - Ufficio legalizzazione - San Marco, 2661 - 30124 Venezia

E-mail: cittadinanza.pref_venezia@interno.it     

P.E.C.: protocollo.prefve@pec.interno.it   

Chi può fare la richiesta:

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.

Cosa fare

Chiunque può presentare, con delega scritta nel caso non sia l’interessato, la documentazione da legalizzare o apostillare previo appuntamento, specificando lo Stato estero di destinazione.
Nel caso in cui i documenti siano composti da più pagine, ci si deve accertare che siano presenti i timbri di congiunzione tra le pagine, disposti dall'Autorità che ha emesso l'atto.
Si rammenta che, la Prefettura può legalizzare esclusivamente documenti rilasciati da autorità o rappresentanze diplomatiche consolari competenti territorialmente secondo le circoscrizioni consolari che possono essere individuate tramite gli elenchi curati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano.

Documentazione richiesta:

L'atto da legalizzare in originale con firma autografa (non copie o documenti scaricati da internet). Secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'attuale quadro normativo non consente la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti firmati digitalmente.

Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, e gli atti e documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana che devono valere all’estero sono soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00), tranne i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

L'eventuale marca da bollo (€ 16,00) va presentata allo sportello insieme all'atto da legalizzare.

ATTENZIONE!

L'apposizione dell'apostilla e la legalizzazione di atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.

ATTENZIONE

Si comunica che le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura provvederanno alla legalizzazione diretta dei propri atti (TIMBRO UPICA). Rimane ferma la competenza esclusiva della Prefettura sull'apposizione delle Apostille su atti e documenti della Camera di Commercio di  Venezia per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia (1961).

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).


 

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi e circolari ministeriali:

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
  • D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127)
  • Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779, con allegata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968.

Accordi e convenzioni internazionali

  • Regolamento (UE) 2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea
  • Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino, conclusa a Roma il 31 marzo 1939, come modificata dall'Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939 , in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980
  • Accordo tra l'Italia ed il Belgio relativo al reciproco rilascio gratuito degli atti di stato civile ed alla abolizione della loro legalizzazione concluso, a mezzo scambio di Note, a Roma il 24 ottobre 1950
  • Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956
  • Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile e allegato, firmata a Lussemburgo il 26 settembre 1957
  • Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961
  • Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966
  • Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968
  • Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969
  • Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976
  • Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
  • Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977
  • Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980
  • Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983
  • Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987
  • Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987
  • Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990
Ultimo aggiornamento
Giovedì 20 Marzo 2025, ore 11:43