Le Onorificenze attestano pubblicamente le benemerenze acquisite per meriti personali.

Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dell'Interno per le sole ricompense al valor civile e al merito civile.

I decreti del Capo dello Stato concessori delle onorificenze di cavaliere al merito della Repubblica e al merito del lavoro vengono inviati al Cancelliere dell'Ordine per la registrazione nell'albo dell'Ordine.
Gli insigniti delle onorificenze possono far uso del titolo e della decorazione soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione. La concessione delle onorificenze ha luogo ordinariamente il 2 giugno (proclamazione della Repubblica Italiana) nel corso di una cerimonia solenne che, generalmente, si svolge in Prefettura.

Le onorificenze possono essere revocate per indegnità o per interdizione o sospensione dai pubblici uffici nel caso delle ricompense al valore e merito civile.

Ordine cavalleresco "al merito della repubblica italiana"

L'Ordine è il primo degli ordini cavallereschi nazionali L'Ordine comprende cinque classi:

  • Cavaliere di Gran Croce;
  • Grande Ufficiale;
  • Commendatore;
  • Ufficiale;
  • Cavaliere.

Per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri, al Cavaliere di Gran Croce può essere conferita eccezionalmente la decorazione di "Gran Cordone".

Il Presidente della Repubblica è il Capo dell'Ordine cavalleresco al Merito della Repubblica Italiana.

Possono ottenere le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana tutti i cittadini italiani e stranieri, che abbiano almeno 35 anni di età e che abbiano acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.
Le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana possono essere conferite solo a persone viventi.

Cosa fare
Le segnalazioni individuali per il conferimento devono essere inviate, corredate degli atti istruttori giustificativi, da ciascun Ministero per le persone individuate come benemerite nel campo di attività di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento del Cerimoniale di Stato, entro il mese di febbraio di ogni anno.
Le segnalazioni per onorificenza a stranieri o a cittadini residenti all'estero debbono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero degli Affari Esteri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar corso e predispone le proposte da sottoporre alla approvazione del Presidente della Repubblica.
In ambito provinciale le segnalazioni vanno indirizzate alla Prefettura del luogo di residenza del cittadino che si intende segnalare. 

Riferimenti normativi

  • Legge 3 marzo 1951, n.178;
  • D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458;
  • D.P.R. 31 ottobre 1952;
  • D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173.
Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"

E' un'onorificenza che premia coloro che si siano resi singolarmente benemeriti segnalandosi nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'attività creditizia e assicurativa.
L'Ordine comprende una sola classe e conferisce il titolo di Cavaliere al Merito del Lavoro.

Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine al Merito del Lavoro.

Possono ottenere l'onorificenza dell'Ordine al Merito del Lavoro i cittadini italiani, anche residenti all'estero, che si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale e contribuendo all'elevazione economica e sociale dei lavoratori, creando ed ampliando attività nei settori economici dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato, delle attività creditizie ed assicurative. Le decorazioni sono conferite annualmente dal Presidente della Repubblica in solenne cerimonia.

Cosa fare
Le candidature per il conferimento proposte da ciascun Ministero devono essere inoltrate, entro il 15 gennaio di ciascun anno, al Ministero dello Sviluppo Economico, che provvederà a trasmetterle alle Prefetture-U.T.G. del luogo di residenza del candidato proposto, per l'istruttoria.
La documentazione raccolta, a seguito dell'istruttoria, corredata da un motivato parere del Prefetto, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per essere sottoposta al consiglio dell'Ordine, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Riferimenti normativi

  • Legge 27 marzo 1952 n. 199;
  • Legge 15 maggio 1986, n. 194.
Decorazione "stella al merito del lavoro"

E' un'onorificenza che premia singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private.

Il titolo di Maestro del Lavoro viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica, ogni anno, il 1° maggio. Le insegne ai Maestri del Lavoro vengono consegnate nel corso di una cerimonia che si svolge in Prefettura.

La decorazione comprende una sola classe e conferisce il titolo di "Maestro del Lavoro".
Possono essere insigniti i cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent'anni alle dipendenze di aziende diverse.
Per i cittadini italiani lavoratori all'estero, non è previsto un periodo minimo di anzianità alle dipendenza di un'azienda.

L'onorificenza può essere conferita a lavoratori  dipendenti da imprese pubbliche e private (ad esempio: imprese cooperative, aziende o stabilimenti dello Stato, regioni, delle province, dei comuni nonché organizzazioni sindacali e associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale ecc), che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta civile; abbiano migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo; abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro e che si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.

Cosa fare
Le segnalazioni per il conferimento possono essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali ed anche direttamente dai lavoratori interessati al Ministero del Lavoro.
Il titolo di Maestro del Lavoro viene conferito dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro. E' richiesto il concerto del Ministro degli  Esteri per il conferimento del titolo a favore di lavoratori italiani all'estero.

Riferimenti normativi

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 143;
  • Legge 1 maggio 1967, n. 316.
Ricompense al valor civile

Le ricompense al valor civile sono concesse per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano evidente virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.
La ricompensa al Valor Civile consiste in una Medaglia d'oro o d'argento o di bronzo, nonché in un "Attestato di pubblica benemerenza".
Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.
Non è per altro consentito il conferimento di più ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.
La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto Presidenziale su proposta del Ministro dell'Interno, sentita la competente Commissione di cui all'articolo 7 della legge 13 /1958.
L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'Interno.

Possono presentare l'istanza per il conferimento della Ricompensa al Valor Civile tutti coloro che compiono atti di eccezionale coraggio, esponendo scientemente la propria vita a manifesto pericolo per i seguenti motivi:

  • per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
  • per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
  • per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, o per mantenere forza alla legge;
  • per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
  • per il progresso della scienza ed in genere per il bene dell'umanità;
  • per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

La ricompensa al valore civile può essere concesse alla memoria, ed anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente i suddetti atti.

Cosa fare
Le proposte di conferimento o le istanze avanzate direttamente dagli interessati devono essere inviate al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura - U.T.G. competente per territorio - cui è demandata anche la relativa istruttoria - entro il termine perentorio di un anno dal compimento dell'atto di coraggio.
Per i fatti avvenuti fuori dal territorio dello Stato l'istruttoria è svolta dalle competenti Autorità consolari.
Una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'Interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.

Documentazione richiesta

  1. Deliberazione della Giunta del Comune in cui sono avvenuti i fatti. La deliberazione non è necessaria ove trattasi di Enti, Corpi o appartenenti a Forze Armate dello Stato
  2. Attestazioni di eventuali testimoni oculari
  3. Dettagliata relazione circa  pregi dell'azione svolta

Qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le azioni sono state compiute o per la qualità delle persone che eventualmente vi hanno presenziato, i fatti possano ritenersi sufficientemente accertati, si può procedere anche in assenza della documentazione su proposta della competente commissione.

Termine di conclusione del procedimento: 180 giorni.

Riferimenti normativi

  • Legge 2.1.1958 n. 13;
  • D.P.R. 6.11.1960 n.1616
Ricompense al merito civile

Le  ricompense al merito civile sono concesse per premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.
La ricompensa consiste in una Medaglia d'oro o d'argento o di bronzo o di un Attestato di Pubblica Benemerenza.
Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti.
Le medaglie al merito civile sono conferite con Decreto Presidenziale su proposta del Ministero dell'Interno, sentita la competente Commissione di cui all'articolo 7 della legge 13 /1958.

L'Attestato di Pubblica Benemerenza è concesso dal Ministro per l'Interno.

Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono.
La ricompensa al merito civile può essere conferita alla memoria.
In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura prevista dalla legge 13/58.
La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro per l'interno viene di norma consegnata in occasione di solenni ricorrenze.

Possono presentare l'istanza per il conferimento della Ricompensa al Merito Civile le persone, gli Enti ed i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.

Cosa fare
Le proposte di conferimento o le istanze avanzate direttamente dagli interessati devono essere inviate Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura - U.T.G. competente per territorio in relazione al fatto.
L'istruttoria per il conferimento è demandata al Prefetto per le azioni compiute sul territorio nazionale e alla competente Autorità Consolare per quelle compiute all'estero.

Documentazione richiesta

  1. Deliberazione della Giunta del Comune in cui sono avvenuti i fatti. La deliberazione non è necessaria ove trattasi di Enti, Corpi o appartenenti a Forze Armate dello Stato
  2. Attestazioni di eventuali testimoni oculari
  3. Dettagliata relazione circa  pregi dell'azione svolta

Qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le azioni sono state compiute o per la qualità delle persone che eventualmente vi hanno presenziato, i fatti possano ritenersi sufficientemente accertati, si può procedere anche in assenza della documentazione su proposta della competente commissione.


Termine di conclusione del procedimento: 180 giorni.

Riferimenti normativi:

  • Legge 20.6.1956 n. 658;
  • D.P.R. 23.10.1957 n. 1397;
  • Legge 15.2.1965 n. 39.
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 22 Maggio 2024, ore 19:42