Presso le Prefetture-U.T.G. è istituito il Registro delle Persone Giuridiche.


Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio.
Per il riconoscimento giuridico degli enti di culto cattolico, o diversi da quello cattolico (vedi pagina correlata).


Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti con personalità giuridica sono tenuti a comunicare alla Prefettura U.T.G., per l'approvazione mediante iscrizione, le eventuali modifiche apportate allo statuto e all'atto costitutivo. Sono, altresì, tenuti anche a comunicare, per l'iscrizione sul registro, ogni eventuale variazione degli organi direttivi con l'indicazione degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza, trasferimenti di sede e istituzione di sedi secondarie, deliberazioni di scioglimento.


Il Prefetto provvede anche alla cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche, su comunicazione del Presidente del Tribunale, al termine della procedura di liquidazione.


Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni (per esempio: assistenza...etc...) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è effettuato mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.


Le Associazioni e le Fondazioni costituite all'estero, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività, ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.


Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione.
Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine sopra indicato, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.


Per l'invio di documentazione comunque concernente le persone giuridiche è necessario utilizzare la PEC protocollo.prefve@pec.interno.it

RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica da parte di Associazioni, Fondazioni ed altri Enti di carattere privato, il Prefetto accerta la presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente nonché l'esistenza di uno scopo possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. 
Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle disposizioni testamentarie.
La Prefettura-UTG Area IV, è disponibile su appuntamento, alla verifica preventiva della documentazione da prodursi per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, in particolare per quanto concerne l'atto costitutivo, lo statuto e il patrimonio (fondo dotazione - fondo gestione) anche per Enti non ancora costituiti ma per i quali si preveda di richiedere il suindicato riconoscimento.
La relativa documentazione va inviata alla email: mario.pivetta@interno.it; l'ufficio si riserva di comunicare le osservazioni in merito entro i 45 giorni successivi con eventuale fissazione di un incontro presso questa Prefettura-UTG.

Chi può fare la richiesta
Il legale rappresentante dell'Ente.

Cosa fare
La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-UTG della provincia in cui l'ente ha sede (modello 1).
LE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEVONO ESSERE REDATTE IN CARTA BOLLATA (FATTE SALVE LE ESENZIONI DI LEGGE).

Documentazione richiesta

  1. due originali, o copia conforme, di cui uno autenticato in bollo (fatte salve le esenzioni di legge), e una copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
  2. un originale, o copia conforme, e una copia di una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
  3. un originale, o copia conforme, e una copia di una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, corredata da una perizia giurata  qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare;
  4. un originale, o copia conforme, e una copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
  5. elenco in duplice copia dei componenti gli organi direttivi dell'ente con indicazione dei dati anagrafici completi e del codice fiscale,sottoscritto dal legale rappresentante;
  6. nel caso di associazione,indicazione del numero complessivo degli associati sottoscritto dal legale rappresentante;
  7. assenso dell'Ordinario Diocesano qualora l'ente possa essere riconosciuto alle condizioni previste dal codice civile, come dispone l'art. 10 della Legge 20.05.1985, n. 222.
  8. per ciascuno dei componenti gli organi dell'ente la dichiarazione/autocertificazione di cui al modello 6.

Si segnala che ai fini della funzionalità della procedura amministrativa una copia della suindicata documentazione, in aggiunta al materiale cartaceo, va inviata via  PEC a protocollo.prefve@pec.interno.it

Richiesta di certificati
La Prefettura U.T.G. rilascia i certificati di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche su istanza di chiunque abbia un interesse (modello 4).
Il rappresentante legale dell'Ente può autocertificare l'iscrizione sul Registro delle Persone Giuridiche ove tale certificato sia richiesto da amministrazioni pubbliche o da aziende che erogano pubblici servizi (es. reti telefoniche, energia etc.) (modello 3).

MODIFICHE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Ogni modifica allo Statuto o all'Atto Costitutivo deve essere iscritta sul Registro delle Persone Giuridiche.
A tal fine, le Associazioni, Fondazioni o altri enti dovranno presentare al Prefetto istanza volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche allo statuto e all'atto costitutivo, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.

Chi può fare la richiesta
Il rappresentante legale dell'Associazione, Fondazione o altro ente che sia già iscritto nel Registro Prefettizio.

Cosa fare
Istanza di approvazione delle modifiche statutarie diretta al Prefetto della provincia in cui l'ente ha sede, sottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell' ente.
LE ISTANZE DEVONO ESSERE REDATTE IN CARTA BOLLATA (FATTE SALVE LE ESENZIONI DI LEGGE).

Documentazione richiesta

  1. Domanda di approvazione delle modifiche (modello 2);
  2. Copia conforme all'originale della deliberazione, con la quale sono state approvate dall'organo sociale competente le modifiche all'atto costitutivo e/o allo statuto, con allegata copia conforme del nuovo statuto, nonchè copia dello stesso con evidenziate le modifiche apportate;
  3. Indicazione analitica dei motivi che hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie;
  4. Copia degli atti (statuto e/o atto costitutivo) precedenti alla modifica;
  5. Relazione economico-patrimoniale sulla situazione finanziaria attuale corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche;
  6. Relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche.

Si segnala che ai fini della funzionalità della procedura amministrativa una copia della suindicata documentazione, in aggiunta al materiale cartaceo, va inviata via PEC a protocollo.prefve@pec.interno.it

VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE / AMMINISTRATORI

La variazione del legale rappresentante e/o degli amministratori dell'ente riconosciuto deve essere iscritta sul Registro delle Persone Giuridiche.
A tal fine, le Associazioni, Fondazioni o altri enti dovranno presentare al Prefetto istanza volta ad ottenere la trascrizione delle suindicate variazioni.

Chi può fare la richiesta
Il rappresentante legale dell'Associazione, Fondazione o altro ente che sia già iscritto nel Registro Prefettizio.

Cosa fare
Istanza di trascrizione delle variazioni diretta al Prefetto della provincia in cui l'ente ha sede, sottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell' ente.
LE ISTANZE DEVONO ESSERE REDATTE IN CARTA BOLLATA (FATTE SALVE LE ESENZIONI DI LEGGE).

Documentazione richiesta

  1. Istanza di trascrizione delle variazioni.
  2. Copia conforme all'originale del verbale della riunione dell'organo competente nella quale si è proceduto alla nomina del nuovo legale rappresentante dell'ente e/o dei nuovi amministratori dello stesso;laddove si sia proceduto con più deliberazioni,vanno inviate analoghe copie di ciascun verbale.
  3. Dati anagrafici completi,compreso il codice fiscale,di ciascun nuovo amministratore. 
  4. Per ciascuno degli amministratori, anche se confermati, la dichiarazione/autocertificazione di cui al modello 6.
Riferimenti normativi
  • D.P.R. 10.2.2000, n. 361
  • L. 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni
  • D.P.R. 4.12.1997, n. 460
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 22 Maggio 2024, ore 19:48