I provvedimenti di espulsione dei cittadini extracomunitari dal territorio nazionale adottati dal prefetto ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 sono privi di discrezionalità e, quindi, insuscettibili per loro natura di essere revocati. Né il D.L.gs .286/1998 né altri testi normativi contemplano la revoca strictu senso dei decreti di espulsione.

La revoca è da inquadrarsi nelle disposizioni della legge 241/1990 recentemente riformata dalla legge n.15/2005. In particolare, l'art. 21-quinquies è dedicato all'istituto della revoca dei provvedimenti amministrativi e, al comma 1, recita: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti (...)." caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti (...)."

Chi può presentare la richiesta
Il destinatario del provvedimento di espulsione.


Cosa Fare
Presentazione di istanza con marca da bollo da 16,00 €

L'istanza può essere:

  • consegnata a mano
  • spedita via posta con raccomandata con ricevuta di ritorno

L'istanza deve essere indirizzata a:

Sig. Prefetto della provincia di  Venezia
San Marco, 2661
30124 Venezia

L'istanza deve contenere:

  • Generalità complete del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, attuale residenza e eventuale recapito telefonico);
  • Dati del/i decreto/i di espulsione (numero di protocollo, data di emissione, eventuali alias);
  • Motivi per cui si richiede la revoca (per es.: ingresso con visto per lavoro, matrimonio con cittadino italiano, ecc.);
  • Firma.

Allegare:

  • fotocopia del permesso di soggiorno, se in possesso, e richiesta rinnovo, oppure, in caso di primo rilascio, fotocopia delle pagine del passaporto con i dati anagrafici e il visto;
  • nota della Questura contenente i dati del/i decreto/i di espulsione;
  • procura o mandato se l'istanza è presentata da un avvocato;
  • eventuale documentazione che si ritiene utile ai fini della revoca.
Riferimenti normativi
  • legge n.241/1990
  • legge n.15/2005
  • D. Lgs. n.286 25/7/1998
  • LL. n.189/2002 e 271/2004
  • D.P.R. 394/1999 e 334/2004
  • Circolare del M.I. n.300/C/227955/12/214/Sott.30/1^Div del 28/05/1999
  • Circolare del M.I. n.400/A/2005/312/P/12.214.13 del 28/02/2005
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 22 Maggio 2024, ore 18:47