I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:

  1.  diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente
  2.  iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  3.  rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

Cosa fare
l ricorso deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il ricorso, sottoscritto e munito di copia della carta d'identità, può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso;
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato.

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. Il ricorso al giudice ordinario è ammesso dopo 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'ufficiale di anagrafe, indipendentemente dal fatto che il ricorso al Prefetto non sia stato ancora definito.

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da € 16,00 (un bollo ogni 4 pagine)
  2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente

Termine di conclusione del procedimento: 90 giorni.

Riferimenti normativi
  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Ultimo aggiornamento
Venerdì 4 Ottobre 2024, ore 10:38