- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:
- diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente
- iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
- rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori
Cosa fare
l ricorso deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.
Il ricorso, sottoscritto e munito di copia della carta d'identità, può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:
- respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso;
- accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato.
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. Il ricorso al giudice ordinario è ammesso dopo 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'ufficiale di anagrafe, indipendentemente dal fatto che il ricorso al Prefetto non sia stato ancora definito.
Documentazione richiesta
- ricorso in bollo da € 16,00 (un bollo ogni 4 pagine)
- eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente
Termine di conclusione del procedimento: 90 giorni.