L'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S. in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro).
Successivamente all'iscrizione a ruolo, l'Agenzia Entrate e Riscossione, territorialmente competente (quella della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto oltre agli interessi ed alle spese.
Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S. non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario o dei titolari di altri diritti sul mezzo.
Vengono, pertanto emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo, relative ad un unico procedimento delle quali una sola deve essere pagata.
RATEIZZAZIONE
Il Contribuente, qualora intenda rateizzare l'importo della cartella esattoriale, dovrà rivolgersi direttamente all'Agenzia Entrate e Riscossione territorialmente competente emissaria della cartella stessa.
RIMBORSO
Se per errore vengono pagate da entrambi i soggetti interessati dal medesimo provvedimento, il secondo pagante , dopo apposita richiesta indirizzata dall'Agenzia Entrate e Riscossione otterrà il dovuto rimborso.