La Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, istituita dall'art.9 del decreto legge 22 agosto 2014, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 è competente nell'accertare la capacità tecnica posseduta per l'esercizio delle seguenti attività:
- Fochino - Brillamento mine ad innesco manuale e/o elettrico, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
- Accensione e/o fabbricazione di fuochi d'artificio, ai sensi dell'art. 48 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 101 e 102 del relativo Regolamento di attuazione, ex R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Deposito e minuta vendita di prodotti esplodenti della I, IV e V categoria e/o caricamento cartucce per armi comuni, ai sensi degli artt. 47 e 52, ultimo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
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Deposito, fabbricazione, riparazione e vendita di armi comuni da sparo e/o parti di esse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Per quanto riguarda le autorizzazioni, si distingue:Requisiti
L'istante deve possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dalla vigente normativa in materia, per i quali si rinvia alle singole fattispecie.
Normativa di riferimento
Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 18.6.1931, n. 773.
Regolamento di esecuzione del T.U. Regio decreto 6.5.1940, n. 636.
Legge 18.4.1975, n. 110.
Presidente della Commissione: Viceprefetto D.ssa Francesca ALTOMARE