Dirigente Dell'Area: Viceprefetto Dott.ssa Francesca ALTOMARE
Email Dirigente Dell'Area: francesca.altomare@interno.it
Posta elettronica certificata: protocollo.prefvc@pec.interno.it
Responsabile e Addetto:  Ass. Inf. Enrica TROMBETTA
Orari di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00, previo appuntamento telefonico.
Telefoni: 0161225443

E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.)

Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.

Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).

Chi può fare la richiesta

Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.

Per familiari della vittima si intendono:

1) coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;

2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;

5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio .

I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).

Requisiti per l'accesso ai benefici

  •   La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
  • i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e5;
  • la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.
Cosa fare

A partire dal 1° marzo 2022 le vittime del terrorismo o i loro familiari interessati ai benefici economici previsti dalla legge n.206/2004 dovranno presentare domanda esclusivamente online sul nuovo portale servizi del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, accedendo alla relativa procedura tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

Con l'accesso online alla procedura si completa il processo di informatizzazione della presentazione e della gestione delle domande relative ai benefici economici riconosciuti dalla legge alle vittime civili del terrorismo e delle mafie e/o ai loro familiari.

In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno.

In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.

Riferimenti normativi:

Legge 13.8.1980, n. 466 (G.U. n. 230 del 22.8.80)

Legge 20.10.1990, n. 302 (G.U. n. 250 del 25.10.90)

Legge 23.12.2000 n. 388 art. 82

Legge 3.8. 2004 n. 206

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 7 Agosto 2024, ore 15:44