La domanda di concessione del mutuo, deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della Prefettura - U.T.G. della Provincia ove è avvenuto il reato nel termine di 180 giorni dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.
L'istanza deve essere corredata da un piano di investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo.
La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente PORTALE
attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda reperibili in questa pagina tra i documenti scaricabili .
La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
In caso di documentata necessità, può essere concessa alla vittima dell'usura un' anticipazione fino al 50% dell'importo erogabile del mutuo, prima della definizione del procedimento penale e previo parere favorevole del Pubblico Ministero.
L'anticipazione può essere erogata trascorsi n. 06 mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato se il procedimento penale è ancora in corso.
A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione fino a un massimo di 300 giorni dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.