- Requisiti per il rilascio del permesso
Il permesso orario di guida previsto dall'art. 218, comma 2, del Codice della Strada può essere rilasciato quando vi siano le seguenti condizioni:
1) si tratti di sospensione della patente e non di revoca della stessa.
2) la sospensione è stabilita per un periodo determinato (non deve trattarsi, quindi, di sospensione a tempo indeterminato, come nel caso di cui all'art. 128 C.d.S.).
3) la sospensione deriva da violazioni di carattere amministrativo e non da ipotesi di reato (es.: artt. 186, comma 2, lettere b) e c), 187, 189, 9 ter C.d.S.). Deve trattarsi di sospensione quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 218 C.d.S. e non di sospensione provvisoria ai sensi dell'art. 223 C.d.S. o di applicazione della sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 224 CdS.
Nel caso di violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a), è possibile il rilascio del permesso, non trattandosi di ipotesi di reato.
4) dalla commessa violazione non deve essere derivato un incidente stradale.
5) vi deve essere stato ritiro della patente di guida su strada.
6) il permesso orario di guida, adeguatamente motivato e documentato, può essere rilasciato per due tipologie (alternative) di motivi:
- A) per ragioni di lavoro , qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.
- B) per il ricorrere delle situazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 .
Non è possibile concedere il permesso per svolgere attività lavorativa, ove questa sia svolta mediante la guida di autoveicoli o motocicli (es. autista, autotrasportatore, taxista, etc). Il permesso può essere rilasciato solo per raggiungere il posto di lavoro.
- Modalità per la presentazione dell'istanza
1) L'istanza va inoltrata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito della Prefettura - Sezione Patenti - Permessi orari di guida.
2) All'istanza deve essere allegata:
- copia del verbale di contestazione e ritiro della patente;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (modello disponibile sul sito della Prefettura nella suindicata Sezione);
- copia della carta di identità;
- attestazione del datore di lavoro che dichiari l'orario di lavoro svolto o idonea documentazione attestante il ricorrere delle situazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3) La domanda va inoltrata entro cinque giorni dal ritiro della patente all'Ufficio Patenti:
- alla mail dell'Ufficio : depenalizzazione.pref_verona@interno.it o alla P.E.C. dell'Ufficio : depenalizzazione.prefvr@pec.interno.it;
- oppure presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Patenti, previo appuntamento.
Non potrà tenersi conto di istanze pervenute all'Ufficio oltre il suddetto termine o comunque dopo l'emanazione da parte dell'Ufficio dell' ordinanza di sospensione.
4) Il permesso deve essere richiesto:
- per non oltre tre ore al giorno ;
- per determinate fasce orarie (secondo le necessità dell'istante).
5) In base alle ore richieste, " il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è autorizzata la guida, arrotondato per eccesso " (art. 218, comma 2, C.d.S.).
- Rilascio del permesso
1) Il permesso viene rilasciato, ai sensi dell'art. 218, comma 2, C.d.S., con la medesima ordinanza con cui si sospende la patente .
2) E' possibile guidare, negli orari concessi , solo dal momento in cui l'ordinanza di sospensione è emanata ed è contestualmente rilasciato il permesso orario di guida , portando con sé copia della suddetta ordinanza. In caso contrario, si potrà incorrere nella violazione di cui all'art. 218, comma 6, C.d.S. (revoca della patente).
3) L'istante verrà informato dall'Ufficio dove ritirare copia dell'ordinanza con il permesso di guida, al fine di poter guidare.
4) Gli interessati, di regola, verranno contattati dall'Ufficio anche in caso di mancato rilascio del permesso (es. perché istanza pervenuta in ritardo o per mancanza delle condizioni di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S.).
Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Patenti al n. 045-8093770 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: depenalizzazione.pref_verona@interno.it ; depenalizzazione.prefvr@pec.interno.it .
Recapiti
VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott.ssa Giulia CALABRESE
Email: giulia.calabrese@interno.it
Ufficio Patenti
ORARIO PER LE TELEFONATE: tutti i giorni dalle ore 12,00 alle 13,00.
ORARIO PER APPUNTAMENTI: telefoni 0458093752 - 742 - il Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,00 alle 12,00 oppure tramite mail.
Si riceve su appuntamento nei giorni :
martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 13,00
Responsabile del procedimento: responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Cospite
Addetto: Sig. Roberto Salzani
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Sede Distaccata: Via Dietro Campanile S. Tomaso n. 4
Email dell'ufficio:
Telefono: