Collegamento a Sequestro veicoli

Il sequestro del veicolo, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., viene disposto quale misura cautelare a seguito dell'accertamento di violazioni del C.d.S., per le ipotesi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca (es.: mancanza della copertura assicurativa, mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo).

Con decorrenza 15 dicembre 2008, nella Provincia di Verona è stato attivato il sistema informatico di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo (S.I.Ve.S.), fermo amministrativo o confisca amministrativa per violazioni al C.d.S..

Con il sistema S.I.Ve.S., in caso di fermo o sequestro amministrativo, il veicolo viene affidato in custodia al proprietario (o al trasgressore o all'obbligato in solido).

L'affidatario ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino, omettano o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato in custodia al c.d. custode-acquirente .

 

Con la legge 1 dicembre 2018, n. 132 sono state apportate significative modifiche all'art. 213 C.d.S..

In particolare, sono state introdotte sanzioni ed è stata prevista una più celere procedura per i casi di rifiuto od omissione di trasportare e custodire il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo.

In queste ipotesi, l'organo accertatore provvede a far depositare il veicolo presso il custode acquirente, dandone notizia alla Prefettura.

La Prefettura dà notizia dell'avvenuto deposito presso il custode-acquirente mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è stato consegnato (custode-acquirente), decorsi cinque giorni dalla pubblicazione nel sito internet della Prefettura, nel caso in cui gli aventi diritto non ne abbiano assunto la custodia , pagando i relativi oneri di recupero e trasporto.

Nel dettaglio, contestualmente al sequestro, l'organo accertatore avvisa il proprietario o il trasgressore o uno dei soggetti indicati dall'art. 196 del C.d.S.  che, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale della Prefettura, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode-acquirente.

Decorso inutilmente il suddetto termine di cinque giorni, il Prefetto dichiara il trasferimento in proprietà del veicolo al custode-acquirente, senza oneri per l'Erario.

Nelle sole ipotesi di assenza del trasgressore ovvero di sequestro o fermo nei confronti di minori, i termini sopra indicati decorrono dalla notifica del verbale al proprietario o a uno dei soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S..

 

Ricorsi avverso il sequestro

 

Il trasgressore o il proprietario del veicolo (oppure altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S.) può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, ai sensi dell'art. 203 C.d.S., avverso il verbale di contestazione della violazione, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, solo se non abbia effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta. In alternativa, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale, può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo della commessa la violazione, ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S..

L'avvenuta presentazione del ricorso al Prefetto non costituisce condizione sospensiva degli effetti del sequestro.

 

Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto, l'ordinanza prefettizia di archiviazione estingue la sanzione accessoria della confisca ed importa il dissequestro e la restituzione del veicolo all'avente diritto.

Nel caso in cui il ricorso si concluda con l'accoglimento, qualora il veicolo sia già stato alienato al custode-acquirente, il ricorrente avrà diritto alla restituzione della somma ricavata dall'alienazione e degli interessi maturati e non alla restituzione del veicolo.

Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato e se il veicolo è stato assunto in custodia dal proprietario o dal trasgressore, il Prefetto adotterà il provvedimento di confisca ai sensi dell'articolo 213 C.d.S., analogamente al caso in cui nei termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa.

 

 

Ricorso avverso la confisca

 

Avverso il provvedimento di confisca, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, può essere proposto ricorso davanti al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Entro trenta giorni dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, il proprietario-custode deve trasferire il veicolo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il custode-acquirente di cui all'art. 214- bis C.d.S.. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato coattivamente a cura dell'organo accertatore e a spese del custode.

 

Dissequestro  

Il dissequestro del veicolo, a seguito di sequestro amministrativo per violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S. (mancanza della copertura assicurativa), deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo al Comando che ha disposto il sequestro, dimostrando di aver assolto i seguenti obblighi:

  • pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
  • pagamento del premio assicurativo relativo ad un contratto avente durata annuale, per una copertura assicurativa di almeno sei mesi;
  • corresponsione delle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sequestrato.

Nel caso in cui l'interessato scelga di rottamare il veicolo sequestrato, dovrà farne richiesta al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione. L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata della metà, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

 

 

Rateizzazione 

 

La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice e inoltrata entro trenta giorni dalla data di notifica del verbale (per i verbali redatti da Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza).

La domanda (vedi modello A richiesta di rateizzazione) deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica (vedi modello di autocertificazione stato reddituale o economico).

In ogni caso, il dissequestro del veicolo segue al completo integrale pagamento del dovuto (ultima rata compresa), da documentarsi unitamente alla prova dell'avvenuta copertura assicurativa per almeno sei mesi e da esibire al Comando che ha eseguito l'accertamento.

 

 

  Allegati :

 

  • Richiesta rateizzazione
  • Autodichiarazione stato reddituale economico

 

   

Riferimenti normativi:

 

  • Legge 24.11.1981, n. 689     
  • Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Strada)
  • D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)
  • Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione del Decreto Legge 4 ottobre 2018, N.113 

 

  

 

 

 

Recapiti  

 

VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott.ssa Giulia CALABRESE
Email: giulia.calabrese@interno.it

Ufficio Sequestri

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Responsabile del procedimento: Sig.ra Luigia CILIBERTI
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Ultimo aggiornamento
Martedì 26 Marzo 2024, ore 09:36
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