Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi : di prevenzione e di solidarietà.
Il Fondo di prevenzione , istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà : operatori economici o singoli e famiglie . In particolare:
- gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura.
- Le famiglie ed i singoli possono prendere contatti con le Fondazioni antiusura riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale .
Per le vittime di usura, il beneficio previsto consiste in un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni .
L'importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.
Chi può fare la richiesta
La persona offesa per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo .
Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi :
- esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione;
- essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale;
- assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale;
- non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura.
Concessione del mutuo : la concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura .
Il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari , previo parere favorevole del Pubblico Ministero , espresso sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime (art. 14, comma 3, della legge n. 108/96) .
Cosa fare
La domanda va presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della Prefettura della Provincia ove è avvenuto il reato , nel termine di 180 giorni dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.
La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande ( https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php ) attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel " Manuale utente " e nel " Manuale multimediale ".
E' reperibile anche la normativa fondamentale di riferimento.
La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
Documentazione richiesta
La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica , nel corso dell'espletamento della procedura online di presentazione dell'istanza.
Seguire le istruzioni del " Manuale utente ".
Il Fondo revoca i provvedimenti di erogazione di mutuo e recupera le somme già erogate nei seguenti casi:
- se il procedimento penale , per il delitto di usura di cui si è stati vittima, si conclude con provvedimento di archiviazione , ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione ;
- se le somme erogate non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
- se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.
Per ulteriori approfondimenti, consultare il sito del Ministero dell'Interno.
Riferimenti normativi
- Legge 7 marzo 1996, n. 108
- D.P.R. 19 febbraio 2014, n.60
CONTATTI
VICEPREFETTO:Dott.ssa Daniela CHEMI
Email: daniela.chemi@interno.it
Vittime Estorsione ed Usura
Orari per telefonare: Martedì e giovedì h 9.00/13.00 .
Per assistenza relativa alla presentazione delle istanze tramite portale: 1° e 3° mercoledì del mese.
Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Crispino 045/8673446
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Sede Principale: via S. Maria Antica 1 (Primo Piano)
Email dell'ufficio:
Telefoni: